Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili. Le soste sono limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie è vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.

Requisiti oggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere un veicolo attrezzato, auto frigo omologato per prodotti alimentari, e rispettare le relative norme speciali per il commercio di determinati prodotti (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26).

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Possesso di autorizzazione in posteggio di mercato

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita direttamente anche all'esercizio di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28). Il titolare dell'autorizzazione non può, però, esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è previsto che occupi posteggio (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 22).

Partecipazione alle fiere e vendita al domicilio del consumatore

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante permette ai titolari di partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e di vendere a domicilio del consumatore o nei locali che frequenta per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Carta d'esercizio e attestazione

La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve possedere la carta d'esercizio, un documento contenente tutte le informazioni sulle attività svolte e sui posteggi in concessione (Deliberazione della Giunta regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 13/01/2010, n. 8/11003).

Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo così l’attestazione (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28).

Vendita di oggetti preziosi e gioielli

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.

Vendita di giornali e riviste

Per esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste (punto vendita non esclusivo) è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la rivendita di giornali e riviste.

Vendita di funghi epigei freschi spontanei

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.

Detenzione e vendita di animali

Per esercitare l'attività di detenzione e vendita di animali è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la detenzione e vendita di animali.

In Comune di Bergamo …

È vietato tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata ed effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante o a meno di 500 metri da un mercato o una fiera.

Il commercio in forma itinerante è vietato nel centro storico della città di Bergamo, ed in particolare nelle vie di cui all'allegata planimetria. È possibile consultare il dettaglio delle vie visionando l'allegata ordinanza.

E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori. Chiunque venda bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. È, altresì, vietata la vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 06.00

In occasione degli incontri di calcio allo stadio comunale è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (compresa la birra) da parte dei commercianti e degli esercenti che operano all'interno del perimetro costituito dalle vie e piazze di cui alle allegate ordinanze:

In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:44.51

L'amministrazione comunale ha predisposto i piani commerciali al fine di razionalizzare, dal punto di vista urbanistico, l'insediamento di attività commerciali su suolo pubblico.