Chiedere l'applicazione di agevolazioni IMU

Chiedere l'applicazione di agevolazioni IMU

Il Comune ha previsto l'applicazione di aliquote agevolate nel caso in cui si disponga di un immobile:

  • inagibile o inabitabile
  • oggetto di manutenzione straordinaria.

Per usufruire di queste agevolazioni occorre presentare l'apposita dichiarazione.

Immobile inagibile o inabitabile

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione (o di demolizione) e mai con interventi di manutenzione.
Per l'intero periodo di durata dei lavori (inizio - fine lavori), l'imposta deve essere versata sul valore commerciale dell'area su cui sorge il fabbricato (Decreto legislativo 30/12/1992, n.504, art.5 com. 6).

Immobile oggetto di manutenzione straordinaria

In caso di intervento di manutenzione straordinaria di abitazioni (con esclusione, quindi, dei fabbricati destinati ad altri usi e delle unità immobiliari pertinenziali alle abitazioni) la base imponibile è ridotta del 50 %, limitatamente al periodo interessato dai lavori, e comunque per la durata massima di un anno.
La suddetta agevolazione è subordinata al rilascio di specifico assenso alle opere edili e all'invio di apposita comunicazione al Comune.

nel caso in cui vengano eseguiti lavori che non rientrano nella manutenzione straordinaria ma che sono classificabili come opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, la riduzione al 50% non compete e l'imposta deve essere assolta sul valore commerciale dell'area su cui sorge il fabbricato sino alla conclusione dei lavori (Decreto legislativo 30/12/1992, n.504, art.5 com. 6).

Approfondimenti

Quando un immobile è inagibile o inabitabile

 Ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, art 8 comma 5 il fabbricato non può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni :

  • fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze
  • fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità
  • fabbricato i cui requisiti igienico-sanitari possano essere riacquisiti con lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria ( Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2021 art. 3, lett. a) e b) e s.m.i.) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l’inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio. L’inizio e la cessazione della condizione d’inabitabilità o inagibilità devono essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui al comma 3 l’inizio della condizione d’inabitabilità o inagibilità, decorre dall’annualità per la quale è stata presentata entro i termini la dichiarazione di variazione IMU, a condizione che alla medesima siano in alternativa allegati: 
    • a) certificazione del Comune di Bergamo circa lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile
    • b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell’immobile; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata. 

L’omissione di uno degli adempimenti di cui ai periodi precedenti comporta il mancato riconoscimento dell’agevolazione nei termini e alle condizioni del presente regolamento. 
In caso di intervento di manutenzione straordinaria di abitazioni, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo interessato dai lavori, e comunque per la durata massima di un anno. La suddetta agevolazione è subordinata alla presenza di specifico assenso alle opere edili e all’invio di apposita comunicazione al Comune in allegato alla dichiarazione di variazione IMU.
 

Che cosa si intende per manutenzione straordinaria

Sono manutenzioni straordinarie le opere necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso (ad esempio trasformazione da negozio ad abitazione).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:44.51