Presentare osservazioni per il contraddittorio informato

Presentare osservazioni per il contraddittorio informato

Il Decreto Legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219 ha introdotto nello statuto dei diritti del contribuente ( Legge del 27 luglio 2000, n. 212) l'art 6-bis che prevede che  gli atti tributari, ad esclusione di quelli previsti dal comma 2, che possono essere impugnati autonomamente davanti agli organi della giurisdizione tributaria, siano preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo.

Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione trasmette al contribuente uno schema di atto e il contribuente può, entro sessanta giorni, presentare delle osservazioni che saranno esaminate per la predisposizione dell'atto tributario finale e, se non tenute in considerazione, ne sarà data motivazione.

Approfondimenti

Atti per i quali non è previsto il contraddittorio

L'art. 6-bis al comma 2 elenca i tipi di atto che non sono soggetti al contraddittorio ovvero: 

gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

 

 

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Ultimo aggiornamento: 29/03/2024 00:14.08