Descrizione
Bergamo, 13 ottobre 2026 – Il Comune di Bergamo posticipa a giovedì 22 ottobre 2026 l'accensione ordinaria degli impianti di riscaldamento e ne anticipa lo spegnimento all'8 aprile 2027. È quanto stabilisce la nuova ordinanza sindacale per l'anno termico 2026-2027, che riduce complessivamente di 14 giorni il periodo ordinario di funzionamento degli impianti termici a combustione, con l'obiettivo di contenere i consumi energetici e ridurre le emissioni inquinanti.
Resta comunque possibile accendere il riscaldamento anche prima del 22 ottobre e dopo l'8 aprile, qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario, per un massimo di 7 ore giornaliere, anche non consecutive, nell'intervallo tra le ore 5 e le ore 23.
Agli amministratori di condominio, ai responsabili degli impianti termici centralizzati e agli altri soggetti incaricati della gestione degli impianti di riscaldamento si raccomanda quindi di valutare attentamente le condizioni climatiche e le esigenze di comfort termico degli occupanti degli edifici, provvedendo, ove necessario, all'attivazione anticipata degli impianti anche prima del 22 ottobre 2026 per una durata massima di 7 ore giornaliere.
Nel periodo ordinario, compreso tra il 22 ottobre e l'8 aprile, gli impianti potranno invece funzionare per un massimo di 14 ore giornaliere, anche suddivise in più fasce, sempre tra le ore 5 e le ore 23.
L'ordinanza conferma inoltre i limiti di temperatura negli ambienti: 19°C, con una tolleranza di 2°C, per le abitazioni e gli altri edifici; 17°C, sempre con una tolleranza di 2°C, per gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali e assimilabili, fatte salve le deroghe previste dalla normativa.
La decisione tiene conto delle condizioni climatiche previste per il periodo autunnale e delle indicazioni di Regione Lombardia, che invita i Comuni a valutare una riduzione del periodo di utilizzo degli impianti alimentati a combustibili fossili.
In particolare, il bollettino di ARPA Lombardia dell'8 ottobre 2026 prevede per Bergamo temperature medie giornaliere intorno ai 15°C dal 15 al 17 ottobre e ai 14°C nei giorni 18 e 19 ottobre. Condizioni che consentono di posticipare l'avvio ordinario del riscaldamento, mantenendo la possibilità di attivarlo in caso di necessità.
La misura risponde anche all'esigenza di contenere le emissioni inquinanti, in un periodo dell'anno in cui le condizioni atmosferiche sono spesso sfavorevoli alla loro dispersione. Gli impianti di riscaldamento contribuiscono infatti alle emissioni di ossidi di azoto e polveri sottili, con effetti sulla qualità dell'aria.
La scelta si inserisce nel percorso intrapreso da Bergamo verso la neutralità climatica entro il 2030, attraverso gli impegni assunti con il Climate City Contract, e tiene conto dell'aumento delle temperature medie stagionali registrato negli ultimi anni.
Le deroghe
Le limitazioni relative al periodo di accensione e alla durata giornaliera non si applicano alle strutture individuate dalla normativa nazionale, tra cui ospedali, cliniche, case di cura e strutture assimilate, scuole dell'infanzia e asili nido, piscine e saune, oltre alle attività industriali e artigianali con particolari esigenze tecnologiche o produttive.
Sono inoltre previste, per specifiche tipologie di impianti, deroghe alla sola durata giornaliera di funzionamento, alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale. Restano valide anche le disposizioni regionali applicabili, comprese quelle relative agli impianti a biomassa.
Porte chiuse nei locali climatizzati
L'ordinanza conferma l'obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso dall'esterno degli edifici aperti al pubblico durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento invernale o raffrescamento estivo, anche in presenza di dispositivi a lama d'aria.
La disposizione riguarda esercizi commerciali, attività artigianali, bar, ristoranti e altri edifici aperti al pubblico. Le porte potranno essere aperte per il tempo necessario al passaggio delle persone, alle operazioni strettamente funzionali all'attività e per documentate esigenze di sicurezza, emergenza, accessibilità, salute e ventilazione.
Per gli esercizi dotati di dehors, l’apertura delle porte è consentita per il tempo strettamente necessario al passaggio del personale addetto al servizio, senza esenzione generalizzata dall’obbligo.
Spegnimento delle insegne luminose
L'ordinanza richiama infine l'obbligo, già previsto dalla normativa regionale, di spegnere le insegne luminose non destinate a uno specifico e indispensabile utilizzo notturnoentro le ore 23 durante il periodo di ora legale ed entro le ore 22 durante il periodo di ora solare.
Il rispetto delle disposizioni sarà verificato dalla Polizia Locale e dagli altri organi competenti. Per le violazioni relative agli impianti termici e ai limiti di temperatura si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale.
Consulta l'ordinanza sindacale del 13 ottobre 2026, n. 17.

