I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.
Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali.
Se il Comune non ha definito alcuna modalità il debitore può comunque chiedere la rateizzazione delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili secondo il seguente schema (Legge 27/12/2019, n. 160):
- fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
- da 100,01 € a 500,00 €, fino a quattro rate mensili
- da 500,01 € a 3.000,00 €, da cinque a 12 rate mensili
- da 3.000,01 € a 6.000,00 €, da 13 a 24 rate mensili
- da 6.000,01 € a 20.000,00 €, da 25 a 36 rate mensili
- oltre 20.000,00 €, da 37 a 72 rate mensili.
La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.
In Comune di Bergamo …
Il Regolamento comunale delle Entrate all'art 7 comma 2 dispone che:
Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento di tributi comunali il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:
- a) Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) Oltre euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.
Per importi superiori a euro 15.000,00 la concessione della dilazione è subordinata al deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di pari valore.”
Per le somme in riscossione ordinaria non è possibile l'emissione di provvedimenti di rateazione.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Agenzia Entrate Riscossione.