Rateizzare il contributo di costruzione

Rateizzare il contributo di costruzione

È possibile rateizzare il pagamento del contributo di costruzione, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380, art. 43 e s.m.i e dalla Legge Regionale (Regione Lombardia) 11/03/2005, n.12.

Per accedere alla rateizzazione del contributo dovrà presentare presso lo Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive regolare istanza di pagamento in forma rateizzata della somma dovuta.

Approfondimenti

Modalità di pagamento

Il pagamento è così suddiviso:

  1. il 25% del contributo di costruzione dovrà essere versato presso la tesoreria comunale prima del rilascio del permesso di costruire e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica della avvenuta rateizzazione.

  2. il restante 75% del contributo di costruzione dovrà essere versato in tre rate semestrali di pari importo con scadenze che saranno comunicate ad avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione.

Contestualmente al primo pagamento, dovrà essere presentata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia di importo pari alla somma delle tre rate, maggiorate degli interessi legali e iscritte nei ruoli delle entrate patrimoniali a cura della Ragioneria Municipale.

Il Servizio Edilizia Privata provvederà a svincolare le fideiussioni prodotte all'avvenuto pagamento dell'ultima rata con conseguente deposito della relativa quietanza.

Morosità

Nell'eventualità in cui il committente sia moroso per un periodo superiore a 30 giorni nel pagamento anche solo di una delle rate, decadrà dal beneficio della rateizzazione e dovrà provvedere al pagamento dell'intero contributo ancora da versare, maggiorato delle sanzioni previste dall'art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 e precisamente:

  • l’aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni
  • l’aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lett. a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni
  • l’aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lett. b). il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto 3), lett. C) il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito mediante iscrizione a ruolo, in unica soluzione.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:44.51