
L'autorizzazione congiunta paesaggistica, idrogeologica, forestale consente di ottenere un unico provvedimento autorizzativo necessario per opere interventi che necessitano:
- il rilascio di autorizzazione paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146, com. 2 e 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 8, com. 1)
- il rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo in subdelega (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43).
L'autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l'intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Approfondimenti
Quando non è chiesta l'autorizzazione paesaggistica?
Non è chiesta autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149)
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici
- interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territori
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 142, com. 1, let. g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Attività correlate
Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".
L'autorizzazione alla trasformazione del bosco deve essere presentata per ogni intervento artificiale che elimina la vegetazione esistente oppure asporta o modifica il suolo forestale per utilizzarlo in modo diverso.
In terreni gravati da vincolo idrogeologico è necessario ottenere l'autorizzazione per la trasformazione d’uso del suolo.
Ultimo aggiornamento: 21/11/2018 15:23.55