Quali dubbi sull'avviso pubblico "colonnine di ricarica per veicoli elettrici"?

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti in merito all’avviso pubblicato. In particolare:

  1. relativamente al servizio aggiuntivo 4upgrade colonnine di ricarica” parrebbe che le soluzioni di upgrade previste nella tabella correlata all'installazione di una o più colonnine denominate “ultra-fast in luogo di quelle “normal power” previste nel bando e quella relativa all'installazione di una o più colonnine denominate “ultra-fast in luogo di quelle “high power” previste nel bando possano dar luogo alla medesima configurazione ma con assegnazione di punteggi diversi;
  2. non risulta chiaro l'art. 5, punto III “studio prefattibilità implementazione Comunità Energetica (max 5 punti)” laddove riporta un punteggio massimo pari 5 a fronte della presentazione dello studio in tempi successivi alla sottoscrizione del protocollo d'intesa;
  3. qualora gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione siano in numero inferiore o uguale a 3 e nell’ipotesi di aver manifestato l’intenzione di fornire uno o più servizi/prestazioni di cui all’art. 5 punti II, III e IV  si richiede se la disponibilità ad estendere il protocollo d’intesa alla realizzazione di un ulteriore lotto implichi l’onere di garantire i servizi/le prestazioni offerti/e per il primo lotto anche per il secondo.
  • Relativamente al quesito 1 si precisa che la prima soluzione prevede una trasformazione delle colonnine da normal power a ultrafast. Pertanto, nell’ipotesi di applicare l’upgrade a n. 2 colonnine la configurazione finale del lotto sarà composta da:
    • N. 4 normal
    • N. 2 fast
    • N. 2 ultrafast

Punteggio assegnato pari a 50.

  • La seconda soluzione, sempre nell’ipotesi di prevedere l’upgrade  di n. 2 colonnine da high power a ultrafast, la configurazione finale del lotto sarà composta da:
    • N. 6 normal
    • N. 2 ultrafast

Punteggio assegnato pari a 25.
Pertanto ogni soluzione dà luogo ad una diversa configurazione finale.

  • Relativamente al quesito n. 2, si precisa che il termine “max” è un refuso. Pertanto l’intenzione di presentare tale studio di fattibilità prevede l’acquisizione di 5 punti. Le specifiche dello studio ed in particolare la localizzazione della comunità energetica sarà concordata con il Comune e disciplinata nel protocollo d’intesa.
     
  • Relativamente al quesito n. 3 si precisa che qualora gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione siano in numero inferiore o uguale a 3 e nell’ipotesi di aver manifestato l’intenzione di fornire uno o più servizi/prestazioni di cui all’art. 5 punti II, III e IV  la disponibilità ad estendere il protocollo d’intesa alla realizzazione di un ulteriore lotto non implica l’obbligatorietà di garantire i servizi/le prestazioni offerti/e per il primo lotto anche per il secondo. Rimane in ogni caso fatta salva la possibilità da parte dell’operatore di offrire in tutto o in parte i servizi/le prestazioni anche sul secondo lotto. Tale eventualità sarà formalizzata nel protocollo d’intesa.

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti in merito all’avviso pubblicato. In particolare relativamente ai criteri preferenziali - II Servizi aggiuntivi - un operatore chiede se relativamente alla fornitura, posa in opera e collaudo di wall boxes/colonnnine presso edifici di proprietà del Comune di Bergamo è possibile:

  1. fornire infrastruttura con caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti quali ad esempio:
    ➢ n. 2 presa CCS (Combo 2) DC.
  2. quale sia la destinazione d’uso delle stesse: sono accessibili al pubblico h24/7 oppure sono ad uso esclusivo di determinate categorie di utenti?
  3. è prevista la gestione e quindi il ritorno dell’investimento dalla vendita dell’energia erogata?
  4. il pod sarà intestato all’operatore che ha offerto il servizio aggiuntivo oppure al comune di Bergamo?

Relativamente ai quesiti posti sul servizio aggiuntivo 1 "Fornitura, posa in opera e collaudo di wall boxes/colonnnine presso edifici di proprietà del Comune di Bergamo" (punto II, art. 5 della manifestazione), si precisa che:

  1. la scelta di porre quali requisiti minimi le due tipologie di prese previste nella manifestazione è dettata dal fatto che non tutti i veicoli consentono di effettuare ricariche rapide in corrente continua. Pertanto si conferma, ove venisse proposto il servizio aggiuntivo in questione, la necessità di garantire la presenza di n. 1 presa CCS (Combo 2) e n. 1 presa di ricarica AC (Tipo 2);
  2. le eventuali colonnine proposte saranno ad uso esclusivo delle auto di servizio del Comune di Bergamo;
  3. non è prevista la gestione da parte dell’operatore che ha offerto il servizio in questione e quindi il ritorno dell’investimento da parte del medesimo operatore dalla vendita dell’energia erogata;
  4. il pod sarà intestato al Comune di Bergamo.

É pervenuta alla scrivente Amministrazione la seguente richiesta di chiarimento in merito all’avviso pubblicato. In particolare “In relazione all'art. 4 del bando, la lettera q) riporta la seguente attività che l'operatore dovrà effettuare: installare sugli stalli adibiti al servizio di ricarica i sensori di parcheggio utilizzabili per il servizio “Smart Parking” e per l’informazione relativa all’occupazione dello stallo. Si chiede di confermare che tale attività è circoscritta solamente alla installazione del sensore citato fornito dal comune, e non ad ulteriori attività connesse all' interfacciamento del sensore medesimo con il sistema di gestione del parcheggio”.

Al riguardo si precisa che il Comune non fornirà alcun sensore di parcheggio per il servizio “Smart Parking” e per l’informazione relativa all’occupazione dello stallo. L’installazione e la gestione di tale sensore è completamente a carico dell’operatore. Le modalità di interfacciamento del sensore (per es. finalizzate a fornire l’informazione relativa all’occupazione dello stallo) sono scelte dall’operatore.

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimento in merito all’avviso pubblicato. In particolare:

  1. al capitolo 4 Proposta di servizio, tra gli impegni che deve garantire il fornitore viene richiesto di “installare sugli stalli adibiti al servizio di ricarica i sensori di parcheggio utilizzabili per il servizio “Smart Parking” e per l’informazione relativa all’occupazione dello stallo”. Si richiede di precisare quale sia il soggetto che sosterrà le spese per la fornitura e l’installazione dei sensori indicati. Si richiede altresì che vengano fornite le specifiche tecniche di installazione in tempo utile a valutare l’impatto sui lavori del proponente, in alternativa si richiede che venga concessa una dilazione dei termini di presentazione delle proposte relative alla MdI;
  2. al capitolo 5 contenente i Criteri di Valutazione, nella sezione III viene richiesto “Studio prefattibilità implementazione Comunità Energetica”, si specifica che tale attività non è attinente al mercato della ricarica dei veicoli elettrici la cui legislazione e i soggetti che vi operano sono distinti. Di conseguenza, dato che nella valutazione tecnica il peso attribuito al tale requisito è pari a 5p.ti, si richiede che venga riformulato il criterio presente nella MdI al fine di separare le attività (ad esempio in lotti diversi) oppure di non considerare tale punteggio ai fini della valutazione delle proposte;
  3. al capitolo 5 contenente i Criteri di Valutazione, nella sezione IV Offerta economica si chiede di specificare “la tariffa oraria massima [€/kWh] applicata al servizio proposto differenziato per tipologia di colonnina (ultra-fast ove proposta, high power e normal power) che dovrà essere mantenuta fissa per almeno un anno”. A tal proposito, così come già illustrato nella precedete MdI del 2018, si fa presente che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici richieste dal bando devono essere conformi a quanto stabilito dalla legislazione specifica in materia. La Direttiva 2014/94/UE “DAFI” (Direttiva sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi) e relativo recepimento nella legislazione italiana con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, ha delineato gli attori e i ruoli che possono partecipare al mercato delle ricariche dei veicoli elettrici, dividendo i ruoli fra coloro che possono gestire, manutenere e operare le infrastrutture di ricarica (i cosiddetti CPO, Charging Point Operator), e fra coloro che offrono il servizio di ricarica agli utenti finali (i cosiddetti MSP, Mobility Service Provider, ovvero i fornitori del servizio). Le normative PNire legge 7 agosto 2012 n° 134, Direttiva 2014/94/UE, D.lgs. 257/16 sanciscono che le stazioni di ricarica debbano garantire il principio della interoperabilità/multivendor: secondo tale principio le stazioni di ricarica devono garantire la possibilità per l’utente finale di poter scegliere liberamente sul mercato concorrenziale il provider dei servizi di ricarica (MSP). In linea dunque con la normativa vigente a livello europeo e nazionale, le infrastrutture di ricarica installate e gestite dallo scrivente operatore offrono un servizio di ricarica multivendor che permette di abilitare qualsiasi MSP ad offrire il proprio servizio di ricarica per mezzo delle infrastrutture di ricarica gestite dallo scrivente operatore. Il cliente finale potrà ricaricare il proprio veicolo sulle colonnine avendo la libertà di scegliere l’offerta del MSP che preferisce. Il MSP, quindi, venderà il proprio servizio di ricarica sull’infrastruttura (previo accordo commerciale con il gestore), decidendo in piena autonomia il prezzo da offrire, in linea con i principi sopra richiamati di libera concorrenza. In questa ottica, svolgendo la scrivente il ruolo di CPO così come definito dalla legislazione vigente in materia, non è possibile indicare la tariffa di ricarica agli utenti finali poiché facente parte del ruolo demandato agli MSP. … omissis… Pertanto, dato che nella valutazione tecnica il peso attribuito al tale requisito è pari a 10, si richiede che venga riformulato il criterio presente nella MdI al fine di adeguarlo ai principi vigenti o in alternativa di non considerare tale punteggio ai fini della valutazione delle proposte.

Al riguardo si precisa che:

  1. l’installazione e la gestione del sensore di parcheggio per il servizio “Smart Parking” e per l’informazione relativa all’occupazione dello stallo è completamente a carico dell’operatore. Non sono previste specifiche tecniche da parte del Comune di Bergamo. Tali aspetti sono a cura dell’operatore;
  2. il tema delle comunità energetiche (auspicabilmente connessa, tra l’altro, al possibile utilizzo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici) risulta di specifico interesse per l’amministrazione procedente e pertanto è stato inserito nella manifestazione. L’intenzione di presentare tale studio di fattibilità prevede una premialità di 5 punti. In ogni caso la partecipazione alla manifestazione non è preclusa qualora tale intenzione non sia manifestata. La disponibilità ad offrire gratuitamente tale studio, eventualmente manifestata dal proponente, in caso di adesione alla manifestazione di interesse, potrà trovare seguito anche mediante affidamento dello studio, da parte del proponente stesso, a soggetti terzi;
  3. relativamente al quesito 3 si precisa quanto segue:
    • con riferimento all’art. 5, punto IV “Offerta economica” dell’avviso, la specifica della tariffa oraria massima [€/kWh] applicata al servizio proposto differenziato per tipologia di colonnina (ultra-fast ove proposta, high power e normal power) che dovrà essere mantenuta fissa per almeno un anno a partire dalla data di collaudo di ogni singola colonnina è stata prevista al fine di mettere in condizione l’amministrazione di verificare tale condizione qualora venisse sottoscritto il protocollo d’intesa. L’impossibilità di ottemperare a tale requisito dettata dalla scelta dell’operatore in questione di agire esclusivamente con il ruolo di CPO non rileva;
    • l’interoperabilità è un requisito previsto dal Comune di Bergamo nell’ALL. B “Modello protocollo d’intesa” allegato all’avviso di manifestazione (vedasi art. 3.1 lett. a) del modello richiamato);
    • l’art. 5, punto IV dell’avviso prevede che “Comporterà l’assegnazione di punteggio l’eventuale proposta di un periodo temporale nel quale verrà garantita la gratuità del servizio di ricarica (costo di ricarica pari a 0,00 €/kWh). Pertanto l’offerta economica, consiste nella proposta del numero di giorni continuativi (GG), successivi alla data di collaudo delle singole colonnine, per i quali l’operatore economico garantisce la gratuità del servizio di ricarica rispetto a quanto auspicato da parte della Stazione Appaltante e pari a 365 giorni (GGSA= 365) suddiviso per tipologia di colonnina (normal power, high power e, ove proposta in sede di manifestazione, ultra fast)”. Pertanto l’assegnazione della premialità è esclusivamente correlata al periodo temporale nel quale verrà garantita la gratuità del servizio.

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Ultimo aggiornamento: 30/03/2022 17:10.46