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FAQ - Selezione mobilità in sharing con monopattini elettrici

Con riferimento al sub-criterio B.1. "Tipologia pneumatici", si chiede di confermare che l'utilizzo di mezzi con pneumatici aventi tecnologia “tubeless” dia diritto al punteggio premiale indicato nell’Avviso Pubblico

In merito alla tipologia degli pneumatici, il subcriterio B.1 ha inteso suddividere le stesse in due macro categorie:
      -  pneumatici ad aria
      -  pneumatici pieni.
Conseguentemente gli pneumatici “tubeless” con presenza di valvola di gonfiaggio, rientrando nella macro categoria degli pneumatici ad aria, sono da intendersi assimilabili ai pneumatici a camera d’aria in quanto assolvono analoga funzione e sono da intendersi un’evoluzione tecnologica degli stessi.

Con riferimento ai sub-criteri B.19. e B.20. "Presenza di allarmi di variazione della velocità e di arresto del mezzo" e "Presenza di allarmi di parcheggio per sosta anomala", si chiede di confermare che tra i suddetti allarmi debbano ritenersi inclusi anche le notifiche, suoni, vibrazioni emessi dallo smartphone (dall'app) dell'utente, e non unicamente quelle segnalate dallo schermo posizionato sul veicolo..

Il criterio riportato è volto a premiare i mezzi dotati di allarmi di variazione della velocità, di arresto del mezzo e di parcheggio "anomalo"; pertanto, al fine dell'attribuzione del punteggio premiale, verranno presi in considerazione esclusivamente i sistemi di allarme presenti fisicamente sul monopattino e non le descritte dotazioni opzionali presenti sull'app dell'Operatore.

Con riferimento al sub-criterio C.5. "Utilizzo di mezzi dotati di dispositivi o strumenti per disincentivare la circolazione in contromano degli utenti", si chiede conferma che il test volto alla verifica della suddetta dotazione verrà effettuato in una superficie stradale effettivamente esistente e non in un ambiente creato ad hoc per effettuare il test.

In fase di procedura selettiva verranno valutati solo ed esclusivamente i contenuti della proposta progettuale che dovranno descrivere i dispositivi o strumenti presenti sui mezzi per disincentivare la circolazione contromano degli utenti. Il test volto alla verifica della suddetta dotazione, che verrà svolto in una sede stradale cittadina esistente, verrà effettuato solo ed esclusivamente in relazione ai due Operatori che verranno selezionati in esito alla procedura e ciò esclusivamente al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite in fase di candidatura. Tali Operatori dovranno infatti consegnare un mezzo uguale a quello della flotta che verrà implementata, così come prescritto dall'Avviso Pubblico, art. 6.11.1

Con riferimento al sub-criterio D.2. "Numero di città lombarde con almeno 45.000 abitanti in cui è presente il servizio", si chiede di confermare che dal suddetto computo debba considerarsi esclusa la città di Bergamo.

Si conferma l'esclusione del Comune di Bergamo dalle città lombarde computabili ai fini del subcriterio D.2.

Con riferimento al subcriterio G.2 "Esperienza di integrazione in MaaS pubblici con integrazione tariffaria", si chiede di confermare che l'esperienza di integrazione in MaaS pubblici debba essere intesa come quella maturata a livello europeo, e non solo nazionale.

Si conferma l'ammissibilità di inserire esperienze anche europee a comprova del subcriterio G.2.

Con riferimento al seguente link fornito dal Comune di Bergamo: https://www.comune.bergamo.it/procedure:c_a794:selezione.monopattini.elettrici si specifica che lo stesso non è funzionante. Si chiede dunque di fornirne uno diverso.

Il link riportato non risulta corretto. L'avviso pubblico è disponibile nella pagina web dedicata per la consultazione dei documenti generali della procedura selettiva.

L'accesso diretto alla procedura telematica è possibile dal seguente link

Con riferimento agli Allegati 4, 5 e 6, si chiede di confermare che l'operatore possa presentare un unico documento per tutte e tre le richieste.

Tutti gli allegati non possono essere accorpati ma devono essere predisposti in singoli file in quanto sono richiesti singolarmente dalla procedura telematica.

Con riferimento ai subcriteri L.1 "Varietà tipologie di abbonamento a costo agevolato" e L.2 "Varietà tipologie di pacchetti a costo agevolato", si chiede di chiarire la distinzione tra "abbonamento" e "pacchetti".

In relazione al quesito, per abbonamenti si intende un sistema tariffario caratterizzato da un canone periodico fisso (mensile, semestrale o annuale) che include corse gratuite ovvero sconti sulle tariffe standard; tale tipologia tariffaria è stata inserita al fine di premiare gli Operatori in grado di offrire un sistema tariffario maggiormente adattabile ad utilizzi frequenti/sistematici del servizio (un abbonamento mensile “tipo” potrebbe, a titolo esemplificativo, offrire un determinato numero di corse gratuite per un tempo prefissato, oltre a sconti sulle tariffe standard per corse più lunghe). Per pacchetti, diversamente, si intendono tariffe di breve tempo legate all’offerta di un certo numero corse ovvero all’offerta di un certo numero di minuti di utilizzo ad un prezzo fisso; tale tipologia tariffaria è stata inserita al fine di premiare gli Operatori in grado di offrire un sistema tariffario maggiormente adattabile ad utilizzi occasionali del servizio ossia per periodi limitati di tempo.

Con riferimento ai subcriteri I.1 "Prezzo in abbonamento, obbligatoriamente inferiore a 10,00 €, per l'utilizzo del servizio di monopattini in sharing della durata di 7 (sette) giorni continuativi, per un massimo di 4 (quattro) corse giornaliere aventi durata massima 15 (quindici) minuti per corsa" e L.6 "Abbonamenti o scontistiche per abbonati al Trasporto Pubblico Locale", si chiede di chiarire la distinzione tra i due suddetti subcriteri. Nello specifico, si chiede di chiarire come coniugare l'offerta di un prefissato prezzo in abbonamento per gli abbonati TPL con diverse opzioni e formule di abbonamenti e scontistiche per i medesimi abbonati TPL.

I due subcriteri I.1 e L.6, entrambi riguardanti promozioni tariffarie legati agli utenti in possesso di abbonamento TPL urbano, sono stati pensati per promuovere gli spostamenti sostenibili caratterizzati da interscambio tra utilizzo dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale e utilizzo dei monopattini. I due subcriteri sono stati inseriti in quanto un candidato potrebbe trovarsi in una delle seguenti tre situazioni alternative: - presentare un’offerta (tariffa < 10,00 €) per il criterio I.1 e comunque avere attivi ulteriori abbonamenti o scontistiche dedicati agli utenti di Trasporto Pubblico Locale (aggiuntivi rispetto alla promozione di cui al subcriterio I.1); - presentare un’offerta per il subcritetio I.1 (tariffa < 10,00 €) ma non avere ulteriori abbonamenti o scontistiche dedicati a tali utenti TPL; - non presentare un’offerta in relazione allo specifico subcriterio I.1 ma avere comunque attivi altri abbonamenti o scontistiche dedicati agli utenti TPL.

Con riferimento agli Allegati 4 "Copia del Regolamento di servizi", Allegato 5 "Copia della Carta del Servizio" e Allegato 6 "Copia del Contratto tipico", si chiede di confermare che sia possibile, per l'operatore, inviare tutti e tre i predetti documenti come un documento unico, accorpando dunque i tre allegati.

Tutti gli allegati non possono essere accorpati ma devono essere predisposti in singoli file in quanto sono richiesti singolarmente dalla procedura telematica

In merito al requisito dell'Allegato 2 "Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e carichi pendenti", si prega di chiarire se questo documento possa invece vertere sul casellario giudiziale del procuratore pro tempore dotato di procura in corso di validità.

Si riporta in questo senso quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 94, com. 3 e 4

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: 

   a. dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

   b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

   c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

   d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;    e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

  f.  dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

 g. del direttore tecnico o del socio unico; 

 h. dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. 

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima. 

Conseguentemente la dichiarazione di cui all’Allegato 2 dovrà essere resa da ciascun dei soggetti succitati, per la fattispecie del caso.

Con riferimento al sottoparagrafo K.10, "Proposte specifiche per particolari iniziative (ad es. eventi SEM, Olimpiadi Cortina, ecc)", si chiede di chiarire cosa è richiesto nello specifico e cosa si intenda esattamente per SEM.

In riferimento al subcriterio K.10 si richiede agli Operatori interessati ad effettuare un'offerta per tale elemento premiale di descrivere, nell'ambito del documento "Proposta progettuale", tutte le iniziative ed attività che si ritiene possano essere implementate in occasione di particolari eventi cittadini tra cui eventi specifici dedicati alla mobilità sostenibile, anche in connessione con le prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, particolari tipologie di eventi inseribili nella SEM (acronimo della consueta "Settimana Europea della Mobilità" in programma dal 16 al 22 settembre di ogni anno) ovvero altre eventuali tipologie di iniziative e/o eventi da descrivere opportunamente

Con riferimento al sub-criterio B 13 (Dispositivi portacasco (antivandalismo)), si prega di voler specificare in che modo detta dotazione possa essere compatibile con il combinato disposto dell'articolo 1, commi 75-novies ("I conducenti dei monopattini hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080") e 75-decies. ("È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo") nella misura in cui: 
(i) al soggetto gestore non può essere richiesto di dotare i propri monopattini di casco protettivo (atteso che l'obbligo di utilizzo del casco è normativamente previsto in capo all'utente);
(ii) è normativamente vietato il trasporto di oggetti a bordo del monopattino (e non a caso il dispositivo porta casco non è menzionato tra le caratteristiche tecniche dei monopattini di cui al DM MIMS 18 agosto 2022 recante "Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica"), e che, 
(iii) un dispositivo porta casco non appare idoneo ad incrementare minimamente la sicurezza in quanto: 
a) se il monopattino è in sosta, il casco non è a bordo (in quanto non fornito dall'operatore);
b) se il monopattino è in marcia, il casco dell'utente è posto sul capo dell'utente medesimo.
Nella denegata ipotesi in cui il sub-criterio B 13 (Dispositivi portacasco (antivandalismo)) dovesse trovare una motivazione giuridicamente valida, si chiede di voler confermare che, nel caso in cui l'operatore dovesse offrire detta dotazione:
(i) la dotazione medesima debba coinvolgere la totalità della flotta disponibile;
(ii) in caso di mancanza - anche su un solo veicolo ed indipendentemente dalla motivazione - della menzionata dotazione, l'Amministrazione disporrà la decadenza del titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 9…

Il sub criterio denominato "B.13 Dispositivi portacasco", inserito nell'Avviso Pubblico all'interno dei criteri oggetto di valutazione premiale, è stato introdotto con la finalità di garantire un supporto al casco, adempimento in capo all'utente e reso obbligatorio a seguito della recente entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento alla casistica di fermata del mezzo senza chiusura del noleggio che potrebbe verificarsi per lo svolgimento di particolari attività quotidiane definibili "occasionali" di breve durata ovvero per urgenze che potrebbero necessitare un allontanamento momentaneo dal mezzo. 
Tramite tale supporto l'utente potrebbe eventualmente fissare il casco sul mezzo in sicurezza durante il periodo di fermata, in tal modo evitando di doversi portare il casco appresso durante tali circostanze.
In aggiunta, la presenza di un simile dispositivo è stata valutata quale elemento di qualificazione del servizio in termini di sicurezza in quanto in grado di incidere, seppur indirettamente, nella diffusione di comportamenti conformi alle nuove norme del Codice, promuovendo ed incentivando un utilizzo generalizzato del casco da parte degli utenti.
In riscontro alla seconda parte del quesito, qualora l'Operatore candidato dichiari, in sede di partecipazione alla selezione, la presenza di tali dispositivi, dovrà garantire, qualora selezionato, la presenza degli stessi sulla totalità dei mezzi della flotta operativa.
A seguito di verifiche a campione che potrà disporre l'Amministrazione Comunale durante lo svolgimento del servizio, nel caso di operatore selezionato che abbia dichiarato la presenza di tali dispositivi, e qualora venga accertata la presenza di mezzi privi degli stessi, troveranno applicazione le specifiche disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico in oggetto. 

Con riferimento al sottoparagrafo C.5, "utilizzo di mezzi dotati di dispositivi o strumenti per disincentivare la circolazione in contromano degli utenti", si domanda di tenere in considerazione che una tecnologia in grado di garantire il controllo sull'utilizzo in contromano dei veicoli non esiste ad oggi sul mercato. 
A riprova di ciò, si evidenzia che una tale richiesta tecnica è raramente presente negli avvisi pubblici delle città italiane. Si domanda dunque se sia possibile sostituire la richiesta relativa alla predetta tecnologia con altre presenti attualmente sul mercato.

Si premette che il nuovo Codice della Strada (di cui alla Legge n. 177/2024), all'articolo n. 14, comma 1, lettera f), ha sostanzialmente riconfermato quanto in precedenza normato dall'articolo n. 1, comma 75-undecies, della Legge n. 160/2019 in relazione al divieto di circolazione dei monopattini in contromano, peraltro inasprendo tale disposizione tramite l'eliminazione della possibilità di contromano anche nelle "strade con doppio senso ciclabile".
Conseguentemente, l'inserimento del sub criterio premiale denominato "C.5 Utilizzo di mezzi dotati di dispositivi o strumenti per disincentivare la circolazione contromano degli utenti" ha la finalità di premiare gli Operatori in grado di implementare dispositivi o strumenti che possano fungere da elementi deterrenti in grado di limitare ovvero annullare tali comportamenti scorretti e non conformi alle disposizioni del Codice della Strada.
Qualora l'Operatore candidato non possieda alcun dispositivo ovvero strumento finalizzato a disincentivare tali comportamenti non potrà accedere ai relativi punti premiali previsti dall'Avviso Pubblico.

Con riferimento a quanto sancito dall'articolo 6.11, si chiede di chiarire la tempistica esatta che intercorrà tra la pubblicazione dei risultati, l'avvio del servizio, ed il periodo di 6 mesi in cui la città effettuerà le prove tecniche sui veicoli (volte ad accertare la veridicità di quanto dichiarato in sede di offerta).

All'articolo n. 6.11 dell'Avviso Pubblico, punti 6.11.1 e 6.11.2, sono evidenziati gli adempimenti richiesti agli Operatori selezionati in esito alla procedura, tuttavia propedeutici al rilascio del relativo titolo autorizzativo.
Tra di essi, al punto 6.11.1, agli Operatori selezionati in esito alla procedura è richiesta la consegna, con modi e tempi successivamente comunicati dall'Amministrazione Comunale, di un monopattino con caratteristiche uguali a quelli della flotta che verrà attivata nel territorio comunale di Bergamo.
Ciò al fine di effettuare una prova tecnica per verificare, prima del rilascio del titolo autorizzativo e del conseguente avvio del servizio, la veridicità delle dichiarazioni e offerte presentate dagli Operatori in fase di candidatura.
Il mezzo depositato presso il Comune di Bergamo ai sensi del punto 6.11.1 dovrà permanere per un periodo di tempo pari a 6 (sei) mesi dalla data di consegna al fine di poter verificare, anche in una prima fase post avvio del servizio, il permanere di tutte le caratteristiche valutate in sede di offerta nell'ambito della procedura selettiva, anche in relazione alla coerenza del mezzo consegnato con i mezzi della flotta operativa dislocati sul territorio.
L'Operatore selezionato, una volta perfezionati (con esito positivo) gli adempimenti di cui al citato articolo n. 6.11, potrà essere autorizzato allo svolgimento del servizio, ma non potrà ancora avviare lo stesso.
L'efficacia del titolo autorizzativo e, conseguentemente, l'avvio del servizio sono infatti subordinati alla presentazione della documentazione obbligatoria di cui ai punti 6.12.2, 6.12.3 e 6.12.4.
I termini di avvio del servizio sono riportati al successivo punto n. 6.12.5 dell'Avviso Pubblico.

In merito all'Allegato 3 alla proposta progettuale (di cui a pagina 41 dell'Avviso Pubblico), "qualora offerti, resoconto dei risultati e dei rapporti con le amministrazioni comunali, nonché referenze positive", si chiede di chiarire se sia sufficiente allegare un'autodichiarazione resa dall'operatore che attesta di operare in un determinato numero di città.

All'interno dell'articolo n. 7, criteri D) e G), come anche nell'ambito dell'articolo n. 10, punto 10.1, è richiesto agli Operatori di allegare, a comprova dei subcriteri D.1, D.2 e G.2, il resoconto dei risultati e dei rapporti con Amministrazioni/Altri Enti Pubblici, nonché referenze positive certificate dagli stessi Enti finalizzate ad attestare il corretto svolgimento del servizio.

In riferimento al criterio D – Esperienza, si chiede di confermare che il subcriterio D.2 debba essere interpretato, al pari del subcriterio D.1, nel senso che l’“esperienza nelle città lombarde” includa tutte le attività effettivamente svolte nel tempo dall’istante nel territorio regionale, e non solo quelle attualmente in essere alla data di presentazione della domanda. Tale interpretazione appare coerente con il significato stesso di “esperienza”, che per sua natura implica una valutazione delle attività pregresse e delle competenze maturate nel corso del tempo, indipendentemente dalla loro attuale operatività...

Secondo quanto riportato nell’Avviso Pubblico, i due subcriteri D.1 e D.2 sono stati introdotti con finalità differenti. Se il subcriterio D.1 intende premiare l’affidabilità e l’esperienza generale dell’Operatore candidato in servizi di sharing monopattini effettuati sul territorio nazionale, tramite dimostrazione di operatività del servizio in un determinato numero di città italiane con popolazione pari ad almeno 100.000 abitanti per un tempo non inferiore a 12 (dodici) mesi ed in riferimento alle annualità 2022-2023-2024, il subcriterio D.2 intende premiare la continuità territoriale del servizio, in tal senso attribuendo punteggi in base alla dimostrazione di operatività, alla data di presentazione della candidatura, presso città lombarde con popolazione di almeno 45.000 abitanti. Alla luce del forte pendolarismo che caratterizza le connessioni tra la Città di Bergamo e gli altri capoluoghi lombardi ed in considerazione dell’importante evento che impatterà il prossimo anno l’intera Regione Lombardia (Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026) l’Amministrazione Comunale ha introdotto il subcriterio D.2 con l’esclusiva finalità di consentire agli utenti di poter utilizzare gli stessi pacchetti ovvero gli stessi abbonamenti acquistati presso un Operatore attivo a Bergamo in altre città della regione.
Conseguentemente, il subcriterio D.2 è relativo alla dimostrazione dell’operatività attuale del servizio presso città lombarde con almeno 45.000 abitanti; ad oggi si ricorda che le città lombarde con popolazione superiore a 45.000 abitanti risultano almeno 20.

 In merito ai criteri D e G, si chiede conferma che l’esperienza, sia di servizio che di integrazione MaaS, si riferisca all’operatore che direttamente partecipa alla procedura e non anche a consociate, controllate, collegate o aziende madri…

Si conferma che i criteri esperienziali devono intendersi riferiti all’Operatore che direttamente partecipa alla procedura selettiva.

 In merito al sottocriterio B.19, "Presenza di allarmi di variazione della velocità e di arresto del mezzo", si chiede di chiarire cosa si intenda per allarme in caso di arresto del mezzo. 
Nello specifico, si domanda di chiarire se si vuole intendere l'ipotesi in cui, per ogni arresto del veicolo (quale, per esempio, quello in prossimità di un semaforo), si debba attivare un allarme.

Il subcriterio B.19 intende premiare gli Operatori in grado di mettere in servizio mezzi dotati delle seguenti due tipologie di allarmi:
- allarmi di variazione della velocità attivabili a seguito di fuoriuscita del mezzo dall’area di copertura territoriale del servizio (rif. articolo n. 6.4 dell’Avviso Pubblico), a seguito di transito tra aree soggette a differenti regimi di limitazione della velocità (limitazioni disposte dall’Amministrazione Comunale ovvero a recepimento delle normative nazionali), ovvero allarmi propedeutici all’attivazione degli allarmi di arresto del mezzo descritti al successivo punto;
- allarmi di arresto del mezzo in caso di fuoriuscita dall’area di copertura territoriale del servizio, ovvero in caso di accesso ad aree interdette al transito dei monopattini, previa attivazione di variazione di velocità dei mezzi.
 

 In merito ai sottocriteri D.1 e D.2, si chiede di chiarire se nel computo del numero di città in cui l'operatore ha svolto il servizio rientrano unicamente le città in cui l'operatore ha svolto il medesimo servizio - e dunque di monopattini in sharing - o se siano altresì inclusi casi di città in cui l'operatore ha operato unicamente con biciclette in sharing.

Nell’ambito dei due subcriteri D.1 e D.2 potranno essere inserite le esperienze maturate esclusivamente nell’ambito dei servizi di monopattini in sharing.

In merito al sottocriterio G.2, "esperienza di integrazione in MaaS pubblici con integrazione tariffaria", si chiede di specificare che il massimo del punteggio sarà attribuito solo nel caso in cui l'operatore di sharing abbia attive 3 differenti integrazioni con 3 differenti operatori Maas e non anche nell'ipotesi in cui l'operatore di sharing abbia attiva una sola integrazione, con il medesimo operatore Maas, che però opera in diverse città.

Si conferma che il subcriterio G.2 dovrà essere posseduto in relazione a integrazioni del servizio di monopattini in sharing con servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) con differenti operatori MaaS.

In riferimento al sub-criterio “G.2 – Esperienza di integrazione in MaaS pubblici con integrazione tariffaria”, si legge che "ciascun candidato dovrà allegare alla proposta progettuale di cui al successivo punto n. 10 del presente Avviso Pubblico specifiche referenze positive, certificate da Enti Pubblici ovvero Aziende di TPL, finalizzate ad attestare il corretto e regolare svolgimento dell’integrazione". Si rappresenta che allo stato attuale le integrazioni MaaS sono gestite per lo più da soggetti privati che costituiscono l'interlocutore unico dei rapporti con l'Amministrazione con la quale l'operatore di sharing mobility non ha alcun rapporto diretto (se non appunto l'integrazione API per tramite della app del gestore MaaS, privato). Si chiede, pertanto, di voler confermare che la certificazione possa essere rilasciata dall'operatore MaaS.

Si chiarisce che in merito al sub-criterio “G.2 – Esperienza di integrazione in MaaS pubblici con integrazione tariffaria” verranno premiati gli Operatori che dimostreranno di aver effettuato integrazioni “end to end” con MaaS Operator pubblici. Si precisa che l’integrazione, per essere ritenuta valida ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, deve prevedere anche la funzionalità di noleggio e pagamento attraverso l’app del MaaS Operator pubblico.

In merito a quanto prescritto dall'articolo 10 dell'Avviso Pubblico, relativamente all'Allegato 8 (incluso tra gli allegati non telematici obbligatori), "Dichiarazione, test report e certificazione che attesti il rispetto della normativa CE 2006/42/CE rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia", si chiede di chiarire cosa si intenda per "test report". Si chiede inoltre di chiarire se per "dichiarazione" si debba intendere un'autodichiarazione rilasciata dall'operatore stesso e se sussista un modello di dichiarazione/certificazione da utilizzare per la compilazione

Si specifica che la documentazione richiesta di cui all’Allegato 8 dell’Avviso Pubblico risulta essere la seguente: 

  • Dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante, o suo mandatario, per la tipologia di monopattino che si intende immettere in flotta, attestante il rispetto della normativa CE 2006/42/CE ed accompagnata da “test report”, ovvero test e rapporti di prova che ne comprovano la sicurezza e conformità ai requisiti prescritti dalle vigenti normative europee applicabili in materia. I documenti richiesti potranno essere prodotti in lingua originale tuttavia, se diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da opportuna traduzione in lingua italiana;
  • Certificazione CE ai sensi della vigente normativa in materia.
Alla luce della risposta fornita al quesito relativo all’interpretazione del subcriterio D.2, con la quale è stato chiarito che tale subcriterio intende premiare l’attuale operatività del servizio di sharing presso città lombarde con popolazione pari o superiore a 45.000 abitanti, al fine di valorizzare la continuità territoriale e facilitare la mobilità pendolare degli utenti — in particolare tra Bergamo e gli altri capoluoghi regionali, anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 — si chiede di confermare quanto segue. In ciascuna delle città lombarde in cui si dichiara l’attuale operatività del servizio, ai fini del riconoscimento del punteggio previsto dal subcriterio D.2, debbano essere attivi e fruibili gli stessi pacchetti e abbonamenti acquistabili a Bergamo, affinché gli utenti possano effettivamente utilizzare gli abbonamenti e le offerte attive a Bergamo anche nelle altre città lombarde, realizzando così l’effettiva interoperabilità del servizio in ambito regionale e rispondendo all’esigenza di agevolare la mobilità pendolare espressamente richiamata dal Comune. Tale interpretazione appare coerente con la finalità del subcriterio D.2, che non si limita a valorizzare la mera presenza del servizio, ma mira a favorire la continuità di utilizzo da parte dell’utente in ambito lombardo, anche attraverso la uniformità delle condizioni di accesso al servizio (pacchetti/abbonamenti) tra le città coinvolte. Si chiede quindi di confermare se tale uniformità sia richiesta ai fini della corretta attribuzione del punteggio.

Si rimanda integralmente a quanto già riscontrato in merito al sub-criterio D.2 relativo alla continuità territoriale del servizio presso altre città lombarde. Qualora l’Operatore dimostrasse, alla data di presentazione della candidatura, l’operatività del servizio presso altre città lombarde, si precisa che all’interno della “proposta progettuale” dovranno essere specificate le modalità con cui sarà possibile utilizzare i pacchetti ovvero abbonamenti attivati a Bergamo presso le certificate città lombarde.

In relazione alle risposte già fornite ai quesiti relativi ai criteri D e G, si rileva un potenziale elemento di ambiguità che si chiede di chiarire. In particolare è stato confermato che: i) i criteri esperienziali devono riferirsi esclusivamente all’Operatore che direttamente partecipa alla procedura selettiva, e non a società controllate, consociate, collegate o a case madri; ii) ai fini del subcriterio G.2, sono ammissibili anche esperienze di integrazione MaaS maturate a livello europeo. Alla luce di tali indicazioni, si chiede di confermare che l’esperienza di integrazione MaaS, anche se realizzata in ambito europeo, deve comunque essere riferibile all’Operatore che partecipa direttamente alla procedura e che il punteggio potrà essere attribuito solo ove tale integrazione sia effettivamente attiva e fruibile per l’utenza del medesimo Operatore, indipendentemente dal fatto che la medesima app sia utilizzata anche da altri operatori europei appartenenti al medesimo gruppo societario. Tale chiarimento appare necessario per evitare che il punteggio venga attribuito sulla base di integrazioni MaaS implementate da soggetti diversi, che pur utilizzando la stessa piattaforma tecnologica, non ne rendono disponibile la funzionalità all’utenza dell’Operatore che partecipa alla presente procedura.

Per quanto concerne il criterio esperienziale D si rimanda a quanto in precedenza già riscontrato. Si conferma che il sub-crtiterio G.2 è volto a premiare gli Operatori che dimostrino “esperienza di integrazione in MaaS pubblici con integrazione tariffaria”; in tal senso i punteggi premiali verranno attribuiti sulla base dell’esperienza dimostrata dall’Operatore direttamente partecipante alla procedura selettiva e solo ove tale integrazione sia effettivamente attiva e fruibile per l’utenza del medesimo Operatore.

In merito al criterio D.2 (Numero di città lombarde con più di 45000 abitanti), si chiede di valutare la possibilità di attribuire un punteggio premiale crescente nel caso in cui l’operatore dimostri la presenza del servizio in più di due città lombarde con popolazione superiore a 45000 abitanti, al fine di premiare proporzionalmente l’intermobilità sul territorio regionale. In particolare, si chiede di valutare la possibilità di attribuire un punto per ciascuna città lombarda con popolazione superiore a 45.000 abitanti in cui l’operatore dimostri l’autorizzazione dell’autorità, senza fissare un limite massimo, così da premiare in modo equo la maggiore presenza territoriale.

Riguardo il sub-criterio “D.2 Numero di città lombarde con almeno 45.000 abitanti in cui è presente il servizio” i punteggi premiali sono fissati con le modalità previste dall’Avviso Pubblico, per cui non è ammissibile la richiesta di variazione dei contenuti presentata dall’Operatore.

In merito al criterio C.2 (telecamera con funzionalità di rilevamento marciapiedi e parcheggi), si chiede di chiarire se:
- i) il “rilevamento” sia inteso come mera individuazione di comportamenti scorretti dell’utente, o se invece sia mirato all’attivazione di effetti di prevenzione/intervento in tempo reale. Inoltre si chiede di specificare quale sia la % di successo minima richiesta alla prova tecnica per superare il test (e.s.: 10%-50%-90%... dei test effettuati)
- ii) sia possibile assegnare almeno il 50% del punteggio a soluzioni che usano la telecamera dello smartphone dell’utente per verificare la conformità del parcheggio, dato che per definizione una telecamera montata sul veicolo non può rilevare il veicolo stesso.

Riguardo il sottopunto i), l’Avviso Pubblico, al subcriterio C.2, prevede l’assegnazione di punteggio premiale nel caso in cui i monopattini siano dotati di “telecamera con funzionalità di rilevamento marciapiedi e parcheggi”. La prova tecnica, avendo lo scopo di verificare che le caratteristiche tecniche/tecnologiche dei mezzi degli Operatori selezionati siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente, dall’Avviso Pubblico e dai criteri premianti indicati dagli Operatori in fase di candidatura, verrà effettuata anche su strada al fine di verificare l’applicazione delle norme di circolazione e le funzionalità dichiarate, tra cui, qualora offerta, la funzionalità di cui al succitato subcriterio C.2. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo n. 6.11.1 dell’Avviso Pubblico: • “[…] Qualora, a seguito dell’effettuazione delle succitate verifiche, il mezzo consegnato dovesse presentare irregolarità ovvero difformità delle caratteristiche rispetto a quanto dichiarato in fase di candidatura, si procederà a richiedere delucidazioni assegnando un termine per l’eventuale riscontro fissato in 15 (quindici) giorni dal ricevimento della nota formale inviata dal Comune di Bergamo;  In mancanza di riscontro nei termini di cui al precedente punto ovvero in presenza di riscontro non ritenuto ammissibile a giudizio dell’Amministrazione Comunale, potrà essere disposta l’esclusione dell’Operatore con conseguente scorrimento della graduatoria al successivo Operatore in posizione utile. In tal caso, anche tale Operatore subentrante dovrà effettuare la consegna del mezzo per consentire le succitate verifiche”. 

Riguardo il sottopunto ii) la soluzione proposta non è prevista all’interno dell’Avviso Pubblico. In ogni caso, come indicato dall’articolo n. 6.5.1 dell’Avviso Pubblico, “[…] Ciascun Operatore individuato dovrà prevedere altresì l'obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale possa desumersi chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via, nel rispetto di quanto disciplinato dal Vigente Codice della Strada […]”. E ciò al fine di prevenire e contrastare il parcheggio selvaggio e irregolare dei monopattini.

In merito al criterio C.3 (telecamera con funzionalità di rilevamento utenti della strada), si chiede di chiarire se il “rilevamento” sia inteso come mera individuazione di comportamenti scorretti dell’utente, o se invece sia mirato all’attivazione di effetti di prevenzione/intervento in tempo reale. Inoltre, si chiede di specificare quale sia la % di successo minima richiesta alla prova tecnica per superare il test (e.s.: 10%-50%-90%... dei test effettuati).

L’Avviso Pubblico al subcriterio C.3 prevede l’assegnazione di punteggio premiale nel caso in cui i monopattini siano dotati di “telecamera con funzionalità di rilevamento utenti della strada”. Valgono le stesse considerazione contenute nel riscontro al precedente quesito inerente il subcriterio C.2.

In merito ai criteri C.2 e C.3 (telecamere con funzionalità di rilevamento) si chiede di chiarire come debba essere gestita e come verrà verificata la conformità con la normativa GDPR, considerando il rilevamento di volti e targhe auto, etc. Si ritiene necessario chiedere quali requisiti minimi chiederà l’Amministrazione (gestione del dato, posizionamento dei server, DPO, etc.) dato che le normative vigenti in materia sono molto stringenti e pongono un rischio sia amministrativo che reputazionale.

Per quanto concerne gli aspetti attinenti alla conformità del rilevamento rispetto a quanto disciplinato dalla normativa GDPR si specifica che tale aspetto non assume rilevanza ai fini della procedura selettiva e sarà demandato a successive valutazioni effettuate di concerto tra l’Amministrazione Comunale e gli Operatori selezionati in esito alla presente procedura.

In merito alla prova tecnica, si chiede che venga garantita la presenza di un rappresentante dell’operatore applicante durante la prova tecnica, al fine di poter illustrare e dimostrare, ove necessario, il funzionamento delle tecnologie di backend a supporto delle funzionalità richieste

La prova tecnica prevista dall’articolo n. 6.11.1 dell’Avviso Pubblico verrà effettuata dal Comune di Bergamo con lo scopo di verificare che le caratteristiche tecniche/tecnologiche dei mezzi degli Operatori selezionati siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente, dall’Avviso Pubblico e dai criteri premianti indicati dagli Operatori in fase di candidatura. Qualora, a seguito dell’effettuazione di tali verifiche, il Comune di Bergamo ritenesse necessario coinvolgere direttamente i singoli Operatori selezionati, ne verrà data loro opportuna comunicazione formale.