FAQ - Selezione mobilità in sharing con monopattini elettrici

Cosa intende l'Amministrazione per integrazione di altri servizi di mobilità?

L'Amministrazione Comunale, al punto 7.6 dell'avviso pubblico, intende attribuire un punteggio premiale agli Operatori Economici che si impegneranno ad integrare, nell'ambito dello svolgimento del servizio di monopattini in sharing, un servizio di scooter sharing.

Un operatore che eroga servizi di scooter sharing nel territorio di altri comuni italiani, ma non in quello del Comune di Bergamo, può essere integrato o è necessario che sia già autorizzato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, ad operare nel territorio del Comune di Bergamo?

L'Operatore Economico non deve necessariamente essere autorizzato all'esercizio di tale servizio nel Comune di Bergamo al momento della presentazione dell'offerta; la relativa pratica autorizzatoria del servizio di scooter sharing dovrà essere perfezionata contestualmente alla pratica del servizio di monopattini.

Entro quanto tempo dall'avvio del servizio di noleggio di monopattini in sharing devono essere integrati i servizi di scooter-sharing?

Le tempistiche di integrazione dei servizi di scooter sharing verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di sharing monopattini. In ogni caso si fa presente che la flotta di scooter dichiarata in sede di offerta dovrà essere messa in servizio entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio della licenza.

Errata corrige punto 7.6 avviso pubblico: prezzo offerto dalla ditta in esame

Al punto n. 7.6 dell'Avviso Pubblico per l'attribuzione degli associati punteggi premiali è riportata la seguente formula:

numero più alto offerto x punteggio massimo attribuibile

_________________________________________________

prezzo offerto dalla ditta in esame

A seguito di mero errore materiale si comunica la rettifica della formula nel modo seguente:

numero di scooter offerti dall'operatore in esame x punteggio massimo attribuibile

_________________________________________________

numero di scooter più alto offerto

 

Consegna dei monopattini punto 6.4

Si chiedono ulteriori dettagli relativi allo svolgimento del test: quest’ultimo verterà solamente su una valutazione visiva/statica del mezzo, oppure richiederà un effettivo collaudo dinamico? In quest’ultimo caso, sarà necessario creare un’area operativa ed una registrazione utente ad hoc in un ambiente di prova che consenta l’attivazione e l’utilizzo del monopattino tramite App. Si chiede pertanto quando dovranno essere consegnati i mezzi su cui verrà effettuato il test e quando verrà comunicata la relativa procedura operativa dettagliata al fine di creare l’ambiente di test opportuno, rendere attiva l’area indicata e consentire la prova delle funzionalità del mezzo tramite comandi a mezzo App.

La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Commissione di Gara tramite test drive di un dispositivo con caratteristiche uguali a quelle della flotta che verrà implementata nel Comune di Bergamo. Tale test drive consisterà sia in una valutazione visiva/statica delle caratteristiche del mezzo sia in un collaudo dinamico al fine di considerare anche le caratteristiche legate all’utilizzo. Il termine di consegna del dispositivo verrà comunicato agli Operatori partecipanti alla selezione una volta conclusa la fase di presentazione delle offerte e nominati i componenti della Commissione di Gara.

 

Caratteristiche dei veicoli punto 7.2

In merito alla valutazione del mezzo, si rileva l’importanza di considerare non solo una valutazione del mezzo in sé, bensì l’integrazione dello stesso con l’applicazione che ne consente l’utilizzo, dalla quale le funzionalità del mezzo non possono prescindere. Aspetti come i sistemi di sicurezza, la geolocalizzazione del veicolo etc. sono infatti frutto di una sinergia tra mezzo e app. Si chiede quindi di esplicitare se nella valutazione del criterio 2 verranno considerate anche le caratteristiche della App, ossia del software che interagendo con il veicolo ne determina le funzionalità.

In sede di valutazione la Commissione di Gara prenderà in esame, ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio premiale al singolo Operatore di cui al punto 7.2 dell’Avviso Pubblico, anche l’intuitività e la funzionalità dell’app, nonché la sua integrazione con il dispositivo di micromobilità. Le caratteristiche e il funzionamento dell’applicazione dovranno comunque essere ben descritti all’interno della relazione che dovrà essere consegnata, nell’ambito della documentazione di gara, dagli Operatori partecipanti.

Servizi multimodali punto 7.6

Si richiede che sia espresso un tetto massimo per il numero di scooter offerti, al fine di evitare offerte anomale che, in virtù della formula utilizzata per la valutazione, potrebbero portare a proposte irragionevoli (numero di mezzi proposti sproporzionato rispetto alle necessità di Bergamo). In alternativa all’indicazione di un numero massimo di scooter proponibili si chiede che venga utilizzata una diversa formula per l’attribuzione del punteggio che, in linea con i principi espressi dalle linee guida dell’ANAC in materia, tenga conto di eventuali offerte anomale, rimodulandole e valutandole correttamente.

In relazione al punto 7.6 dell’Avviso Pubblico si fa presente che non è stato inserito un tetto massimo al numero di scooter reputando di non limitare le offerte dei singoli Operatori; tuttavia si fa presente che il numero di scooter offerti in sede di selezione dal singolo Operatore dovranno essere messi in servizio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal rilascio della licenza.

Esperienza maturata punto 7.3

Nell’ottica di garantire il principio di massima partecipazione a tale procedura, si chiede di confermare che il requisito di partecipazione previsto all’art. 7, punto 7.3, del Disciplinare di gara è da intendersi riferito all’esperienza maturata dall’operatore economico concorrente nello svolgimento di servizi di “mobilità sostenibile” prestati con una flotta di velocipedi e che, conseguentemente, è possibile ricorrere per la dimostrazione del suddetto requisito anche all’esperienza maturata nello svolgimento di servizi di bike-sharing.

In relazione al punto 7.3 dell’Avviso Pubblico si fa presente che la dimostrazione di aver operato in un numero minimo di città di almeno 100.000 abitanti non è un requisito di partecipazione ma un elemento premiale di valutazione che assegna 2 punti per ogni città per un massimo di 6 punti assegnabili per tale criterio. Si specifica inoltre che l’Avviso Pubblico prevede che tale punteggio venga assegnato esclusivamente agli Operatori che stanno svolgendo il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici.

Chiarimenti integrazione punto 7.6

Si chiede di confermare se per "integrazione" si intenda la possibilità di noleggiare motorini e monopattini con conseguente sblocco del veicolo, svolgimento della corsa e pagamento all'interno della medesima applicazione. Di conseguenza, si chiede di confermare che eventuali proposte che contemplino un'integrazione che preveda solamente la possibilità di visualizzazione dei mezzi in-app, con necessità di scaricare un'ulteriore applicazione per l'utilizzo di uno dei due servizi non vengano considerate come valide.

Nell’Avviso Pubblico non è stato specificato che la possibilità di noleggiare motorini e monopattini con conseguente sblocco del veicolo, svolgimento della corsa e pagamento avvenga in un’unica applicazione; pertanto saranno accettati anche Operatori che offrono i 2 servizi attraverso l’utilizzo di App differenti.

Chiarimenti documentazione punto 7.5

Si chiede di specificare cosa si intenda con la parola "documentazione" precedente alle parole "trasmessa ed allegata"

Per “documentazione” si intendono tutti gli allegati documentali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: relazioni, materiale descrittivo ecc.) giudicati dall’Operatore partecipante maggiormente idonei a descrivere e dimostrare la comprovata esperienza nell’integrazione di app di altri utenti pubblici o privati.

Gli stalli riservati a velocipedi ciclomotori e motoveicolo dovranno essere inclusi tra le stazioni virtuali, in aggiunta alle aree di sosta dedicate per monopattini che verranno individuate in un numero compreso tra 80 e 120?

L’Avviso Pubblico all’art. 6.6 indica che la sosta sarà inoltre consentita in modalità free-floating, nel rispetto del Codice della Strada delle norme vigenti, negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicolo; tale modalità di sosta è in aggiunta alle stazioni virtuali indicativamente individuate in un numero compreso tra 80 e 120, che saranno in modalità station-based.

Quale è il termine ultimo per l'invio di domande di chiarimento relative al bando?

Il termine ultimo per l’invio delle domande di chiarimento non è stato inserito nell’Avviso Pubblico ma tale richieste dovranno essere inviate ragionevolmente entro un tempo utile per consentire all’Amministrazione Comunale di rispondere e all’Operatore di adeguare la sua proposta in funzione dei chiarimenti ricevuti. Si suggerisce pertanto di inviare tali domande al massimo entro lunedì 14 novembre 2022.

Chiarimenti iscrizione camera di commercio punto 5 il singolo Operatore dovrà essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)", si chiede di precisare se sia necessaria l’iscrizione alla camera di commercio italiana oppure al contrario possa essere sufficiente l’iscrizione ad una camera di commercio estera per lo svolgimento di attività rientrante nel settore oggetto dell’Avviso.

L’iscrizione può essere ad una Camera di Commercio anche non italiana ma deve essere relativa allo svolgimento di attività rientrante nel settore oggetto dell’Avviso.

Nel caso sia consentito presentare istanza tramite società estera, si chiede inoltre di precisare se - ai fini della compilazione della domanda di partecipazione - la medesima Società possa validamente dimostrare di possedere i requisiti indicati nella sezione “Dipendenti” avvalendosi della propria sussidiaria italiana, che svolge a favore della prima un'attività di supporto nell’erogazione del servizio, intrattenendo materialmente i rapporti contrattuali con i dipendenti ed assolvendo dunque agli oneri di regolarità contributiva e previdenziale previsti dalla legge

L’Avviso Pubblico non impedisce che l’Operatore si possa avvalere di una sussidiaria che svolga attività di supporto nell’erogazione del servizio. L’operatore può pertanto dimostrare di rispettare le condizioni normative e retributive in riferimenti ai dipendenti che svolgeranno le prestazione per il Comune di Bergamo.

Chiarimenti relativi al punto 7.3 valutazione servizi pregressi

si chiede di confermare che saranno valutate negativamente servizi pregressi ma al momento non attivi a causa di autorizzazioni sospese o revocate. Trattandosi infatti di criterio premiale, non si vede come si possa premiare un operatore che magari aveva un servizio in tali città negli anni precedenti ma abbia voluto, o ancora peggio sia stato costretto, ad interromperlo. Si chiede pertanto di confermare se le esperienze debbano essere state continuative per i tre anni (2020, 2021 e 2022)

Il servizio non deve necessariamente essere continuativo. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale attivare le necessarie verifiche volte a verificare il corretto e regolare svolgimento del servizio effettuato presso le Amministrazioni Comunali coinvolte, anche in relazione al “resoconto dei risultati e dei rapporti con le Amministrazioni Comunali” richiesto dal bando.

Chiarimenti relativi al punto 7.5 Integrazioni MaaS

Si chiede conferma che il criterio 7.5 consideri premianti le integrazioni MaaS così come definite dalla documentazione di MaaS4Italy (rif.: https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/mobility-as-a-service-for-italy-la-mobilita-urbana-va-in-digitale/), ovvero il tipo di integrazione che permetta all’utente “informazione, programmazione e prenotazione di viaggi, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio”, e non soltanto la mera integrazione della posizione dei veicoli in una app terza.

Al fine della valutazione del criterio di cui al punto 7.5 si specifica che non verrà valutata soltanto la mera integrazione della posizione dei veicoli in una App terza, ma un’integrazione più ampia che la Commissione valuterà in base a quanto contenuto all’interno della documentazione trasmessa dal singolo Operatore partecipante alla selezione.

Chiarimenti relativi al punto 7.11

si chiede di confermare che saranno premiati gli operatori che presenteranno il maggior numero di tipologie di abbonamento e promozioni.

Al fine della valutazione del criterio di cui al punto 7.11 si specifica che non verrà valutato il dato meramente numerico di tipologie di abbonamento e promozioni ma l’insieme di promozioni tariffarie offerte che la Commissione valuterà in base alla documentazione trasmessa, tenendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la scontistica applicata rispetto alla corsa semplice

In nessun criterio valutativo viene menzionata la capacità gestionale ed il sistema logistico finalizzato alla redistribuzione dei mezzi, alla loro ricarica e al mantenimento del decoro urbano. Si chiede di confermare che questo non sia elemento di valutazione da parte dell’Amministrazione o, in caso contrario, in quale criterio vada citato

In merito ai citati criteri relativi alla capacità gestionale ed al sistema logistico si fa presente che: - redistribuzione dei mezzi: l’Avviso Pubblico all’art. 6.6, punto 9, prevede che l’attività di riequilibrio e ricollocamento dei mezzi debba essere svolta ogni qualvolta la stessa si renda necessaria a garantire una corretta ed omogenea distribuzione dei medesimi, comunque prevedendo l’obbligo di ricollocamento dei mezzi almeno due volte a settimana. Si specifica che tale elemento non costituisce elemento di valutazione da parte della Commissione di Gara; - ricarica dei mezzi: tale elemento potrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara nell’ambito dell’assegnazione dei punteggi premiali di cui al criterio 7.2 “Caratteristiche dei veicoli”; - mantenimento del decoro urbano: l’Avviso Pubblico all’art. 6.6, punto 2 e seguenti, indica le modalità di sosta previste. Fatta salva la possibilità di sosta negli stalli esistenti riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli, l’Amministrazione Comunale, su proposta degli Operatori, procederà ad individuare apposite aree di sosta dei monopattini (stazioni virtuali) al fine di garantire adeguata capillarità al servizio e garantire il mantenimento del decoro urbano cittadino. Conseguentemente anche tale elemento non costituisce criterio oggetto di assegnazione di punti premiali da parte della Commissione di Gara.

Nella risposta ad altra richiesta di chiarimento, l’Amministrazione ha dichiarato che “Le caratteristiche e il funzionamento dell’applicazione dovranno comunque essere ben descritti”. Siccome non vi è traccia di riferimenti all’App fra i criteri di valutazione presenti nell’Avviso Pubblico, si chiede di fornire maggiori dettagli circa l’ambito richiesto in merito alle “caratteristiche e funzionamento dell’applicazione”, in correlazione al criterio 7.2 che è esplicitamente denominato “Caratteristiche dei veicoli”.

Il funzionamento dell’App non costituisce un elemento di valutazione da parte della Commissione di gara; tuttavia qualora l’Operatore ritenga che le funzionalità dell’App possano essere connesse e collegate al funzionamento del mezzo e, pertanto, alla valutazione delle caratteristiche del veicolo o alla descrizione della piattaforma di condivisione dei dati in tempo reale è facoltà dello stesso allegare documentazione finalizzata alla descrizione delle caratteristiche dell’App le quali potranno eventualmente incidere sull’assegnazione dei punteggi di cui ai criteri “7.2 Caratteristiche dei veicoli”, “7.4 Piattaforma di condivisione dei dati in tempo reale” e “7.5 Integrazione Mobility as a Service (MaaS).

In caso di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi, le ulteriori società individuate dalla società capogruppo devono essere unicamente citate, come si evince dalla struttura della domanda di partecipazione? Qualora debba essere compilata della documentazione aggiuntiva riguardante le ulteriori società di cui sopra, quali sono i documenti? Dove devono essere allegati?

Nella casistica indicata di partecipazione alla selezione come associazioni temporanea, consorzio o GEIE da costituirsi, oltre alla compilazione dei campi corrispondenti del modulo denominato "Domanda di partecipazione alla selezione per l'individuazione di soggetti interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici nel territorio del Comune di Bergamo", dovrà essere compilato telematicamente, dal Legale Rappresentante o Procuratore della società capogruppo, l'allegato denominato "Dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti". Nell'ambito del modulo denominato "Dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti" è richiesta l'indicazione del numero totale di soggetti tenuti a tale dichiarazione. Il Legale Rappresentante o Procuratore della società capogruppo dovrà inserire il numero complessivo di soggetti tenuti alla dichiarazione, includendo sia i soggetti della società capogruppo sia i soggetti di tutte le altre società del costituendo gruppo. Il Legale Rappresentante o Procuratore della società capogruppo compilerà il modulo telematicamente; i restanti soggetti provvederanno a scaricare il modulo, compilarlo manualmente e sottoscriverlo con firma autografa. I moduli con firma autografa dovranno essere poi ricaricati sulla piattaforma quali allegati della dichiarazione sostitutiva del dichiarante. Inoltre dovrà essere allegata la copia della carta di identità di tutti i soggetti firmatari. Dovranno essere allegati tanti moduli di dichiarazione e tanti documenti di identità quanto è il numero di soggetti tenuti alla compilazione dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante. Sulla base delle dichiarazioni prodotte inerenti il casellario ed i carichi pendenti, qualora venga selezionata la relativa voce, i singoli soggetti dovranno eventualmente allegare anche la documentazione relativa al risarcimento dei reati. Infine per le singole società del costituendo gruppo, qualora in possesso di Partita Iva e iscrizione alla Camera di Commercio, dovrà essere allegata copia della visura camerale.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 13:04.21