Disposizioni relative all'uso degli impianti climatici invernali

L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto del limite di 14 ore giornaliere (articolate anche in due o più sezioni) dal 15 ottobre al 15 aprile.

Al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore a 7 ore giornaliere.

Il periodo giornaliero di possibile attivazione degli impianti è compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Per eventuali deroghe consultare la delibera di Giunta Regionale del 7 agosto 2020, n. 3502, art. 7, commi 10 e 11.

A chi rivolgersi