Descrizione

Gli interventi e le opere di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, realizzati in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comportano la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro.
La fiscalizzazione dell'illecito edilizio consiste nell'applicare una sanzione pecuniaria:
per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
per interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c)
La sanzione non equivale ad una sanatoria dell'abuso edilizio in quanto non determina una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere che vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente.
Restano fatti salvi i profili di regolarità previsti dalle rispettive norme speciali e di settore (Paesaggistica, antisismica, ecc).