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Ordinanza sindacale per le partite casalinghe campionato di serie A stagione 25/26, Coppa Italia, UEFA Champions League

Divieto vendita per asporto e somministrazione bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi in contenitori di vetro o lattina.

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Descrizione

In occasione delle partite di calcio disputate a Bergamo e previste dai calendari del campionato di serie A nella stagione 2023/2024, della Coppa Italia, dell’Uefa Champions League e degli ulteriori incontri, anche amichevoli, presso il “Gewiss Stadium”:

  • è fatto divieto agli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in contenitori di vetro, similari o lattine a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento sportivo fino ad un’ora dopo la sua conclusione. Nei pubblici esercizi che effettuano attività di ristorazione è consentito il consumo di bevande alcoliche esclusivamente all’interno dei locali o delle pertinenze regolarmente autorizzate, purché accompagnato da consumo contestuale di alimenti
     
  • è fatto divieto agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari e ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in vetro, similari o in lattine  a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento sportivo fino ad un’ora dopo la sua conclusione
     
  • l'area, nella quale sono previsti i divieti di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo, è da considerarsi quella compresa all’interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze, come da planimetria allegata alla presente ordinanza, anch’esse da ricomprendere nel divieto:
    • via Muraine
    • via Suardi
    • via Corridoni, (fino all’intersezione con al circonvallazione Plorzano)
    • circonvallazione Plorzano
    • circonvallazione Fabriciano, (fino all’intersezione con la via Pescaria)
    • via Pescaria
    • via Baioni, (da incrocio con via Pescaria e sino a via Nazario Sauro)
    • via Nazario Sauro
    • piazzale Oberdan
    • via Cesare Battisti
    • via Spino
    • via San Tomaso
    • piazza Carrara.

Le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa da 50,00 € a 500,00 € con possibilità di effettuare  il pagamento in misura ridotta di 200,00 €, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lvo 267/2000. 

Qualora ai soggetti le cui attività sono ricomprese nell’area di cui sopra vengano contestate due violazioni alle disposizioni della presente ordinanza è applicata la sanzione della sospensione dell’attività per due giorni tra quelli in cui è prevista una partita di campionato presso lo Stadio di Bergamo.
Qualora venga contestata una ulteriore violazione si applica la sanzione della sospensione dell’attività per tutte le giornate di campionato successive.

Il Corpo di Polizia Locale di Bergamo e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. 

Leggi l’ordinanza sindacale 07/08/2025, n. 7 con validità dal 16/08/2025 al 30/05/2026.

Ultimo aggiornamento: 7 Agosto 2025