Occupare suolo pubblico per attività per attività benefiche, culturali, sportive, religiose e del tempo libero

Occupare suolo pubblico per attività per attività benefiche, culturali, sportive, religiose e del tempo libero

Le associazioni sportive, religiose, culturali e del tempo libero possono chiedere l'utilizzo del suolo pubblico per organizzare vendite occasionali, mostre, esposizioni, spettacoli e intrattenimenti.

Se l'occupazione di suolo pubblico è richiesta per concerti, spettacoli e manifestazioni in genere, è necessario consultare la sezione manifestazioni e spettacoli.

L'occupazione è soggetta al pagamento del canone di occupazione e della tariffa di igiene ambientale.

Per le aree centrali della città e per città alta l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere favorevole della Giunta comunale. Per le stesse aree l'Amministrazione ha stabilito che per le occupazioni effettuate con un minimo di dieci gazebo debbano essere utilizzate le strutture di proprietà comunale personalizzate con i colori e lo stemma della città. Tali strutture vengono montate e smontate dalla società che le gestisce. Il costo del noleggio è di 20,00 € al giorno per ogni struttura.

Quando, nell'ambito dell’occupazione di suolo richiesta, le attività organizzate e il luogo di lavoro si configurino come cantiere temporaneo o mobile nel quale si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di cui al Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, art. 89 e Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, all. X dovranno essere rispettate tutte le disposizioni indicate nel citato decreto legislativo (con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 90), ivi compresa la nomina del coordinatore della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.

L'autorizzazione all'occupazione rilasciata dal servizio sportello unico edilizia e attività produttive SUEAP include l'accesso e la sosta alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nel rispetto degli orari eventualmente previsti.

A tal fine, dovranno essere comunicati i numeri delle targhe dei mezzi che verranno utilizzati, in particolar modo se l'occupazione riguarda le zone a traffico limitato video controllate. Qualora sia prevista l'effettuazione di operazioni di carico e scarico tramite veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Corpo di Polizia Locale.

I costi degli eventuali servizi svolti dal personale del Corpo di Polizia Locale per le attività di sicurezza e di polizia stradale, necessari per lo svolgimento di attività e iniziative che non siano di esclusivo o prevalente interesse pubblico, sono poste a carico del soggetto promotore o organizzatore dell’evento o della manifestazione.

Se nell'ambito dell'occupazione di suolo richiesta è prevista l'installazione di materiale pubblicitario,il richiedente deve rivolgersi all'agenzia che gestisce la riscossione dell'imposta per conto del comune, al fine di corrispondere quanto dovuto ABACO S.p.A.

Le nuove norme dettate dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura in materia di sicurezza per un efficace coordinamento dei soccorsi in caso di emergenza, impongono, fra l'altro, agli organizzatori di manifestazioni ed eventi la compilazione di un modulo teso a definire il livello di rischio dell'evento ed il conseguente Piano di soccorso sanitario eventualmente necessario. Tale modulo, denominato comunicazione di evento/manifestazione, è disponibile sul sito di AREU.

L'esito di tale compilazione, che determina in base al tipo di evento le misure che l'organizzatore è obbligato ad adottare, deve essere allegato all'istanza per lo svolgimento dell'evento. In pratica:

  • gli organizzatori devono preventivamente quantificare il livello di rischio relativo all'evento che intendono organizzare
  • gli eventi con rischio molto basso o basso dovranno essere comunicati all'AREU almeno 15 giorni prima del loro inizio
  • per quelli con rischio moderato o elevatola comunicazione dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento e dovrà essere trasmesso il piano di soccorso sanitario (da redigere con l'assistenza di un'associazione di soccorso sanitario scelta dall'organizzatore)
  • per quelli con rischio molto elevatola comunicazione dovrà avvenire almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento e il piano di soccorso sanitario dovrà essere preventivamente validato dall'AREU.

In mancanza di tali adempimenti e del rispetto dei tempi prescritti, l'Amministrazione comunale non autorizzerà lo svolgimento della manifestazione/evento.

Approfondimenti

Norme relative all'utilizzo di bombole per la cottura di alimenti su suolo pubblico

Se l'occupazione di suolo pubblico è richiesta per l'installazione di dehors stagionali o permanenti annessi ad un locale di pubblico esercizio, consultare la sezione Occupazione di suolo pubblico con dehors

La bombola va collocata in un'area recintata e protetta dal sole, a 5 metri dal punto di utilizzo, a cui deve essere collegata con tubazione metallica (solo l'ultimo tratto, per un massimo di 1,5 metri può essere in gomma e deve recare la scritta UNI 7140).

I fuochi devono essere valvolati. Deve essere sempre prodotta dichiarazione di conformità dell'impianto redatta da un tecnico abilitato.

Regole igienico-sanitarie

Chi organizza la vendita o la somministrazione di alimenti su aree pubbliche, sia nell'ambito di specifiche manifestazioni sia nell'ambito del commercio su aree pubbliche, deve garantire il rispetto di una serie di regole igieniche che di seguito si riassumono:

  • gli alimenti devono essere protetti tramite appositi schermi
  • gli addetti alla vendita devono indossare un camice di colore chiaro con adeguato copricapo
  • gli alimenti ed il ripiano di vendita devono essere collocati ad opportuna distanza dal suolo
  • i prodotti alimentari devono essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati.

Per ulteriori informazioni, consulta:

l'Ordinanza ministeriale 03/04/2002 sulle norme igieniche da rispettare

il Decreto legislativo 27/01/1992, n. 109 sull'etichettatura dei prodotti alimentari

l'Ordinanza ministeriale 29/01/2010 sui prodotti allergenici.

 

Vendita di merci antiche o usate

In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico.

Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Ultimo aggiornamento: 09/08/2024 12:45.51