
BergamoRespira è un’iniziativa del comune di Bergamo per informare le persone sull’importanza della qualità dell’aria per la nostra salute e l’ambiente. Il Comune di Bergamo è impegnato nella diffusione di dati e informazioni riguardanti l’inquinamento atmosferico ed effettua controlli sul rispetto delle limitazioni.
Attraverso questa pagina e la pagina Facebook BergamoRespira puoi conoscere le limitazioni al traffico e al riscaldamento in vigore, ricevere consigli per limitare l’inquinamento e salvaguardare la tua salute e, infine, controllare le previsioni sulla qualità dell’aria.
- Per maggiori dettagli circa le misure vigenti, consulta il sito regionale.
- Per conoscere lo stato di attivazione delle limitazioni temporanee nel Comune di Bergamo, consulta il sito InfoAria.
- Consulta la mappa riportante i tratti stradali e i parcheggi esclusi dal blocco della circolazione
Qualità dell'aria
La qualità dell’aria è un fattore molto importante per il benessere delle cittadine e dei cittadini e la protezione dell’ambiente.
Nel bacino padano la presenza di Alpi e Appennini determina condizioni meteorologiche che ostacolano la dispersione degli inquinanti e ne favoriscono l’accumulo al suolo, rendendo più difficile raggiungere gli obiettivi che la normativa italiana ed europea e le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) richiedono. Per questo è particolarmente importante tenere sempre sotto controllo i livelli d'inquinamento atmosferico, individuando tempestivamente eventuali situazioni di accumulo e seguendone l’evoluzione negli anni, per valutare l’efficacia delle azioni di risanamento intraprese.
Regione Lombardia ha introdotto nel tempo misure per ridurre le emissioni inquinanti. Nonostante i miglioramenti registrati, permangono criticità nel rispetto dei limiti di qualità dell’aria: nel 2020 e nel 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha accertato il superamento dei valori limite di PM10 e NO2 in Italia. La Regione ha approvato nuove misure con la D.G.R. XII/2634 del 24 giugno 2024, aggiornata dalla D.G.R. XII/4843 del 28 luglio 2025 e, per le limitazioni alla circolazione, dalla D.G.R. XII/6846 del 28 settembre 2026. È inoltre in corso l’aggiornamento del Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA). Di seguito sono riportate le principali disposizioni applicabili anche a Bergamo in materia di mobilità, riscaldamento domestico, combustioni all’aperto ed effluenti zootecnici.
Aggiornamento al 29 settembre 2026
Il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2026 ed entrato in vigore il 29 settembre, ha spostato al 1° ottobre 2027 il termine nazionale per le limitazioni strutturali dei veicoli diesel Euro 5.
Con D.G.R. XII/6846 del 28 settembre 2026, Regione Lombardia ha disposto il rinvio delle limitazioni per tali veicoli al 1° ottobre 2027 e ha sostituito l'Allegato 1 della D.G.R. XII/4843/2025. Pertanto, dal 1° ottobre 2026 a Bergamononscatta il blocco permanente delle autovetture diesel Euro 5. Restano vigenti le limitazioni per le altre classi fino a Euro 4 diesel. La Regione definirà nell’aggiornamento del PRIA misure idonee alla riduzione delle emissioni.
In Regione Lombardia sono in vigore le seguenti limitazioni permanenti della circolazione per i veicoli più inquinanti.
Misure strutturali permanenti
Autoveicoli soggetti alle limitazioni permanenti: Euro 0 ed Euro 1 di ogni alimentazione; Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 diesel, secondo gli ambiti territoriali riportati nella tabella. Le limitazioni si applicano anche ai veicoli diesel dotati del solo filtro antiparticolato, salvo le specifiche esclusioni previste dalla disciplina regionale.
Classe e alimentazione | Periodo | Giorni e orari | Ambito |
|---|---|---|---|
Euro 0 ed Euro 1: ogni alimentazione | Tutto l’anno | Lunedì–venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, 7:30–19:30 | Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 |
Euro 2 diesel | Tutto l’anno | Lunedì–venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, 7:30–19:30 | Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 |
Euro 3 diesel | Tutto l’anno | Lunedì–venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, 7:30–19:30 | Aree urbane dei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 |
Euro 4 diesel | Tutto l’anno | Lunedì–venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, 7:30–19:30 | Aree urbane dei Comuni di Fascia 1 e dei Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti |
Motocicli e ciclomotori a due tempi EURO 0 e EURO 1
Classe e alimentazione | Periodo | Giorni e orari | Ambito |
DUE TEMPI EURO 0 | Tutto l’anno | Tutti i giorni della settimana | Su tutto il |
DUE TEMPI EURO 1 | Dal 1° ottobre al | Lunedì–venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, 7:30–19:30 | Nelle aree urbane dei |
Dove si applicano i divieti e parcheggi di interscambio
L'Allegato 1 della D.G.R. XII/6846 del 28 settembre 2026 conferma l’esclusione dal fermo per autostrade e strade regionali R1 e per i tratti di collegamento tra queste, gli svincoli autostradali e i parcheggi presso le stazioni periferiche dei mezzi pubblici nell’area interessata. La sola vicinanza a uno svincolo non rende esente qualsiasi strada di accesso.
Il Comune di Bergamo ha individuato i parcheggi di interscambi e i tratti di strada che vi conducono esclusi dal fermo della circolazione, di seguito riportati:
Id | PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO | Note | |
|---|---|---|---|
1 | Parcheggio Via Spino Pietro "Area Mercatale" | VIA SPINO PIETRO (nei pressi civico 102) | ad eccezione degli orari di svolgimento del mercato settimanale e/o in occasione delle partite di calcio disputate allo stadio |
2 | Parcheggio Via Buttaro Mario | VIA BUTTARO MARIO (nei pressi civico 16) | ad eccezione degli orari di svolgimento delle partite di calcio disputate allo stadio |
3 | Parcheggio Via Gleno | VIA GLENO (fronte civico 2) |
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4 | Parcheggio Piazzale Bonatti Walter | PIAZZALE BONATTI WALTER |
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5 | Parcheggio Via Ambiveri Betty | VIA AMBIVERI BETTY (fronte civico 31) |
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6 | Parcheggio Strada alla Trucca | STRADA ALLA TRUCCA (fronte civico 135) |
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7 | Parcheggio Via San Bernardino | VIA SAN BERNARDINO (fronte civico 138) |
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Le mappe riportanti i tratti stradali esclusi dal fermo della circolazione sono consultabili nell’elenco degli allegati.
Esclusioni e deroghe dal fermo della circolazione
Le esclusioni e le deroghe dal fermo della circolazione sono indicate ai punti D ed E dell’Allegato 1 alla D.G.R. XII/6846 del 28 settembre 2026. Tra i casi previsti rientrano, alle condizioni stabilite dalla Regione, veicoli elettrici e ibridi, veicoli alimentati a GPL o metano almeno Euro 2, veicoli usati per trasportare persone con disabilità muniti di contrassegno, veicoli storici in possesso dei requisiti richiesti, trasporti per terapie indispensabili e indifferibili, veicoli con almeno tre persone a bordo e mezzi impiegati per particolari servizi pubblici o sociali. Occorre poter esibire la documentazione richiesta per la specifica esclusione o deroga.
La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.
MOve-IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti)
In alternativa alle limitazioni permanenti basate su giorni e fasce orarie, il proprietario di un veicolo soggetto al blocco può aderire a MoVe-In. Una scatola nera installata sul veicolo conteggia tutti i chilometri percorsi nelle aree soggette a limitazione, in qualunque giorno e fascia oraria e su ogni tipo di strada, comprese le autostrade. L’adesione dura un anno. Raggiunta la soglia assegnata, il veicolo non può più essere utilizzato nelle aree monitorate, in nessun giorno e a nessuna ora, fino alla scadenza annuale del servizio.
Soglie chilometriche annuali
Le soglie indicano i chilometri complessivamente percorribili in un anno nelle aree geografiche indicate. Per Euro 0 ed Euro 1 la dicitura «ogni alimentazione» comprende benzina, diesel, GPL, metano e veicoli bi-fuel. Per Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 la soglia riguarda i veicoli diesel soggetti alle limitazioni permanenti regionali.
Classe ambientale e alimentazione | Ambito | M1 e M2 km anno | N1 e N2 km anno | M3 e N3 km anno |
|---|---|---|---|---|
Euro 0 ogni alimentazione | Area 1 e 2 | 800 | 1.600 | 1.600 |
Euro 1 ogni alimentazione | Area 1 e 2 | 1.600 | 3.200 | 3.200 |
Euro 2 diesel | Area 1 e 2 | 3.200 | 4.800 | 4.800 |
Euro 3 diesel | Area 1 e 2 | 5.600 | 7.200 | 7.200 |
Euro 4 diesel | Area 1 | 6.400 | 8.000 | 8.000 |
Euro 5 diesel: il blocco regionale è stato rinviato al 1° ottobre 2027. Non è quindi prevista, dal 1° ottobre 2026, l’adesione a MoVe-In regionale per derogare a un blocco permanente Euro 5 a Bergamo. La tabella regionale delle soglie operative è ferma agli Euro 4 diesel; i valori Euro 5 riportati nella D.G.R. XII/2634/2024 non devono essere presentati come soglie oggi disponibili. Date e soglie per un’eventuale adesione futura saranno comunicate da Regione Lombardia. Le regole della ZTL Area B di Milano sono distinte da quelle regionali applicabili a Bergamo.
Categorie dei veicoli
- M1: autovetture con non più di otto posti oltre al conducente
- M2: veicoli per il trasporto di persone con più di otto posti e massa massima non superiore a 5 tonnellate
- N1: veicoli per il trasporto di merci fino a 3,5 tonnellate
- N2: veicoli per il trasporto di merci oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate
- M3: veicoli per il trasporto di persone con più di otto posti e massa massima superiore a 5 tonnellate; N3: veicoli per il trasporto di merci con massa massima superiore a 12 tonnellate.
Area 1 e Area 2
Area 1: comprende gli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo; i capoluoghi della bassa pianura Pavia, Lodi, Cremona e Mantova e i rispettivi Comuni di cintura appartenenti alla zona A; i Comuni di Fascia 2 con più di 30.000 abitanti, cioè Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese.
Il Comune di Bergamo rientra quindi nell’Area 1.
Area 2: comprende tutta la zona A definita dalla D.G.R. n. IX/2605/2011, esclusi i Comuni già compresi nell’Area 1.
Ai fini MoVe-In, i chilometri sono conteggiati su tutti i tratti stradali percorsi all’interno del perimetro delle aree, comprese le autostrade. Nell’anno di adesione, i chilometri vengono conteggiati tutte le ore del giorno (0-24) e tutti i giorni della settimana (lun-dom). Il servizio non autorizza l’accesso alle Zone a Traffico Limitato comunali e non sostituisce eventuali ulteriori limitazioni locali.
Costi del servizio
Per le nuove adesioni e i rinnovi dal 1° ottobre 2025, i fornitori telematici accreditati devono rispettare i seguenti prezzi massimi finali, IVA inclusa:
- 60 euro complessivi per il primo anno, di cui 35 euro per l’installazione della scatola nera e 25 euro per il servizio annuale
- 25 euro per il primo anno se sul veicolo è già installato un dispositivo compatibile
- 25 euro per ciascun anno successivo, per l’erogazione del servizio.
L’adesione si effettua tramite la piattaforma www.movein.regione.lombardia.it scegliendo uno dei fornitori telematici accreditati. Il servizio dura un anno dalla data di attivazione.
Attenzione: durante l'attivazione delle misure temporanee antismog, MoVe-In non consente ai veicoli soggetti al blocco emergenziale di circolare. Il veicolo deve rispettare le misure temporanee fino alla loro disattivazione.
Misure temporanee
Dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno possono essere attivate, in aggiunta alle misure permanenti, le misure temporanee previste dalla D.G.R. n. XII/5613 del 12 gennaio 2026 quando si verificano episodi di perdurante accumulo degli inquinanti. Lo stato delle misure è pubblicato sul sito InfoAria di Regione Lombardia.
Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure di attivazione di misure temporanee in quanto è l’inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica.
Di seguito si illustra la procedura per l’attivazione delle misure temporanee:
| Livello di allerta | Meccanismo di attivazione delle misure |
|---|---|
| Nessuna allerta | Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi. |
| Primo livello | Attivato dopo due giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10. La verifica è effettuata il lunedì e il giovedì sui due giorni antecedenti; le misure entrano in vigore, rispettivamente, il martedì e il venerdì. |
| Secondo livello | Attivato dopo almeno sette giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10, sulla base delle verifiche regionali. Le misure di secondo livello si aggiungono a quelle di primo livello. |
| Non attivazione del livello successivo a quello in vigore | Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. |
| Condizioni di rientro al livello di nessuna allerta | Il rientro avviene quando si registrano due giorni consecutivi sotto il valore limite oppure un giorno sotto il limite accompagnato da previsioni meteorologiche non favorevoli all’accumulo degli inquinanti. La verifica del rientro è effettuata quotidianamente e la disattivazione decorre dal giorno successivo. |
Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province lombarde con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle. Le province interessate sono pertanto quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.
I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia.
L’applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.
Misure temporanee di 1^ livello
Entrano in vigore al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 (50 μg/m3) per 2 giorni consecutivi.
- Limitazioni per gli autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N)
EURO 0 BENZINA EURO 1 BENZIN | Tutti i giorni (inclusi sabato, domenica, e giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07:30 alle ore 19:30 |
| EURO 0 a GAS (METANO O GPL)* EURO 1 a GAS (METANO O GPL)* | |
| EURO 0 DIESEL EURO 1 DIESEL EURO 2 DIESEL EURO 3 DIESEL EURO 4 DIESEL ** | |
| * in modo esclusivo o bi-fuel ** anche quelli dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione | |
Le esclusioni e le deroghe dal fermo della circolazione sono indicate ai punti D ed E dell’Allegato 1 alla D.G.R. XII/6846 del 28 settembre 2026. Tra i casi previsti rientrano, alle condizioni stabilite dalla Regione, veicoli elettrici e ibridi, veicoli alimentati a GPL o metano almeno Euro 2, veicoli usati per trasportare persone con disabilità muniti di contrassegno, veicoli storici in possesso dei requisiti richiesti, trasporti per terapie indispensabili e indifferibili, veicoli con almeno tre persone a bordo e mezzi impiegati per particolari servizi pubblici o sociali. Occorre poter esibire la documentazione richiesta per la specifica esclusione o deroga.
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), di classe emissiva fino a 3 STELLE compresa, in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell’art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.
- divieto di combustioni all’aperto, compresi barbecue e fuochi d’artificio, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa per falò e fuochi rituali svolti nell’ambito di manifestazioni di rievocazione storica o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute dal Comune
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso
- introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali
- divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato. Tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF.
Misure temporanee di 2^ livello
Entrano in vigore al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 (50 μg/m3) per 7 giorni consecutivi e, in aggiunta a tutte le prescrizioni e divieti indicati per le limitazioni temporanee di 1°livello, è fatto divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), di Classe Emissiva fino a 4 STELLE compresa, in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto attuativo del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 290, com. 4 e ss.mm.ii.
Si specifica che la limitazione chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.
Settore riscaldamento domestico
Per i GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA (legna, cippato e pellet per stufe e caminetti) vigono i seguenti divieti:
- divieto di nuova installazione di generatori di classe inferiore a 4 STELLE
- divieto di utilizzo di generatori di classe ambientale 0, 1 e 2 STELLE.
Controlli sugli impianti termici
I controlli sugli impianti termici sono effettuati dalle province e dai Comuni > 40.000 abitanti (33 enti individuati tra Province e Comuni). Tali enti sono tenuti ad effettuare annualmente ispezioni pari ad almeno il 5% degli impianti censiti sul proprio territorio, ai sensi della l.r. n. 24/2006.
I cittadini e le cittadine possono rivolgersi alla Polizia Locale per segnalazioni di fumi molesti derivanti da impianti termici per eventuali accertamenti legati al tipo di combustibile utilizzato (posto il divieto di bruciare rifiuti o qualsiasi materiale diverso dalla legna vergine) o al tipo di impianto (conforme o non conforme).
Settore combustioni all'aperto
Il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico Ambientale - prevede in generale il divieto di combustione all’aperto. Le combustioni all’aperto hanno un notevole impatto sulla qualità dell’aria e la presenza di materie plastiche, colle, vernici, metalli può aumentare considerevolmente le emissioni di inquinanti tossici per la salute.
Abbruciamenti di residui vegetali
La norma statale vigente (D. Lgs. n. 152/06 - Testo Unico Ambientale artt. 182, 184, 185, 255, 256, 256 bis) prevede, in generale, il divieto di combustione all’aperto e classifica i residui vegetali come rifiuti.
Deroghe all’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del TUA per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, in piccoli cumuli (< 3 metri steri/ettaro), per finalità agricole-ammendanti e tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Tale deroga prevede comunque il divieto di combustione dei residui vegetali anche per i piccoli cumuli nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre nelle zone in cui sono stati superati i limiti previsti per le concentrazioni di PM10. Regione Lombardia ha esteso il divieto anche ai mesi di marzo e di ottobre e ha individuato l’ambito di applicazione nei comuni con quota altimetrica inferiore ai 300 m slm.
Nel Comune di Bergamo, avendo una quota ISTAT inferiore ai 300 m s.l.m., nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali (i grandi cumuli maggiori di 3 metri steri sono sempre vietati da norma nazionale), al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto (combinato disposto della norma nazionale e delle disposizioni regionali). Le uniche deroghe sono disposte dall’autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.
Si specifica che, non è più prevista la possibilità di avvalersi di due giorni di deroga nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 marzo e dal 1° luglio al 31 agosto per l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, comunque in una quantità inferiore ai 3 metri steri per ettaro, con finalità ammendanti dei terreni. Al di fuori dei periodi indicati, è consentito l’abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, previa verifica della non sussistenza di rischio di incendio boschivo sul portale dedicato di Regione Lombardia.
Le sanzioni regionali e nazionali in caso di combustioni di soli residui vegetali di piccoli cumuli al di fuori dei periodi consentiti comporta una sanzione da 300,00 € a 3.000,00 €. In caso di combustione di residui vegetali in grandi cumuli o di altri materiali, le sanzioni sono stabilite a livello nazionale dal d.lgs. n. 152/2006.
Settore gestione dei rifiuti zootecnici
La D.G.R. n. 2634/2024 come modificata dalla D.G.R. n. 4843/2025 (allegato 4), ha introdotto disposizioni per le aziende agricole in relazione agli stoccaggi e alla distribuzione degli effluenti zootecnici. Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 689/1981. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa individuata dall’articolo 27, comma 11 bis, della legge regionale n. 24/2006 (da 500 euro a 5.000 euro). Le specifiche e le tabelle relative alle tecniche con le percentuali di riduzione delle emissioni di ammoniaca sono riportate sul sito di Regione Lombardia.
Stoccaggio degli effluenti zootecnici in fase liquida
Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno è previsto l’obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027.
Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno è previsto l’obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni:
- pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025
- pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029.
Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno è previsto l’obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni:
- pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025
- pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.
Distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida
Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:
- con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45% (corrispondente all’incorporazione entro 12 ore)
- a partire dal 1° gennaio 2026: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.
Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:
- con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45% (corrispondente all’incorporazione entro 12 ore)
- a partire dal 1° gennaio 2027: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65% (corrispondente all’incorporazione entro 4 ore)
- a partire dal 1° gennaio 2025: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.
Per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno inoltre è vietato l’uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029.
