Consente di ottenere un unico provvedimento autorizzativo necessario per opere interventi che necessitano:
- il rilascio di autorizzazione paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146, com. 2 e 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010, n. 139, art. 1, com. 1)
- il rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo in subdelega (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43).
Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata
L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
Una volta decorsi cinque anni l'esecuzione dell'intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo previsto dal quinquennio stesso (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146, com. 4).
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
L'iter del procedimento è definito in dettaglio dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146 e il termine complessivo di conclusione è di 105 giorni dalla presentazione della domanda.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
L'iter del procedimento è definito in dettaglio dagli articoli al capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 e il termine complessivo di conclusione è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Accertamento di compatibilità paesaggistica
L'iter del procedimento è definito in dettaglio dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e il termine complessivo di conclusione è di 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Autorizzazione alla trasformazione del bosco
Il procedimento di rilascio è disciplinato dalla Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43 e il termine complessivo di conclusione è di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo
L'iter del procedimento è definito in dettaglio dalla Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 44 e il termine complessivo di conclusione è di 30 giorni dalla presentazione della domanda.
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